Pronuncia 52/1995
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, del codice di procedura penale e dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 15 marzo 1994 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia nel procedimento penale a carico di Ginocchietti Claudio ed altri, iscritta al n. 320 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, del codice di procedura penale e dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1995. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Relatore: Ugo Spagnoli
Data deposito: Mon Feb 20 1995 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: CASAVOLA
Massime
SENT. 52/95 A. PROCESSO PENALE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI PROCEDIMENTI - NON OPERATIVITA' DELLA CONNESSIONE, ANCHE NEI CASI DI REATO CONTINUATO, TRA I PROCEDIMENTI PER I REATI COMMESSI QUANDO L'IMPUTATO ERA MINORENNE E QUANDO ERA MAGGIORENNE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA E AL DIRITTO DI DIFESA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER L'ASSERITA IMPOSSIBILITA' DI VERIFICARE, NELLA FATTISPECIE, AGLI EFFETTI DELLA RILEVANZA, LA CONFIGURABILITA' DELLA "CONTINUAZIONE" - REIEZIONE.
Norme citate
- legge-Art. 3, comma 1
- codice di procedura penale-Art. 14, comma 2
Parametri costituzionali
SENT. 52/95 B. PROCESSO PENALE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI PROCEDIMENTI - NON OPERATIVITA' DELLA CONNESSIONE, ANCHE NEI CASI DI REATO CONTINUATO, TRA I PROCEDIMENTI PER I REATI COMMESSI QUANDO L'IMPUTATO ERA MINORENNE E QUANDO ERA MAGGIORENNE - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA', NELL'IPOTESI 'DE QUA', DI UN 'SIMULTANEUS PROCESSUS' DAVANTI AL TRIBUNALE PER I MINORI - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Norme citate
- legge-Art. 3, comma 1
- codice di procedura penale-Art. 14, comma 2