Pronuncia 105/1996

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2738, comma 2, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1994 dal tribunale di Pistoia nel procedimento civile vertente tra la ditta Arredamenti Baccioni e Buscaglia Francesca, iscritta al n. 402 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1996 il Giudice relatore Renato Granata.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2738, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il giudice civile possa conoscere del reato di falso giuramento al solo fine del risarcimento anche nel caso in cui la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunziata nel giudizio penale non abbia efficacia di giudicato nei confronti del danneggiato. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Granata Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 4 aprile 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Renato Granata

Data deposito: Thu Apr 04 1996 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: FERRI

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Massime

SENT. 105/96. GIURAMENTO - GIURAMENTO DECISORIO - CONOSCIBILITA' DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE DEL REATO DI FALSO GIURAMENTO AI SOLI FINI DEL RISARCIMENTO DEL DANNO - OMESSA PREVISIONE NELL'IPOTESI DI SENTENZA DI ASSOLUZIONE PRONUNCIATA IN GIUDIZIO PENALE CHE NON ABBIA EFFICACIA DI GIUDICATO NEI CONFRONTI DEL DANNEGGIATO - IRRAGIONEVOLEZZA - LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI AGIRE IN GIUDIZIO A TUTELA DEI PROPRI DIRITTI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2738, comma secondo, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il giudice civile possa conoscere del reato di falso giuramento al solo fine del risarcimento anche nel caso in cui la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunziata nel giudizio penale non abbia efficacia di giudicato nei confronti del danneggiato. Tale omessa previsione - all'epoca dell'entrata in vigore del codice civile, coerente con la scelta del legislatore circa il primato dell'accertamento del reato in sede penale rispetto all'accertamento in sede civile delle conseguenze risarcitorie del medesimo reato nonche' con il principio dell'accessorieta' dell'azione civile rispetto a quella penale - e' del tutto eccentrica e disarmonica rispetto all'attuale sistema complessivo dei rapporti tra giurisdizione penale e giurisdizione civile (ex artt. 651-654 cod. proc. pen.) e si pone in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, nonche' - concretando un impedimento per la parte offesa all'esercizio dell'azione diretta al conseguimento del danno risarcibile - con il principio della tutela giurisdizionale di cui all'art. 24 Cost.. - S. nn. 165/1975, 99/1973, 55/1971 e 60/1996. red.: M. Siclari