Pronuncia 353/1996

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 46, comma 3, 47 e 49 del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 12 dicembre 1995 dalla Corte d'appello di Trieste e il 9 gennaio 1996 dal Tribunale di Trieste, nei procedimenti penali a carico di Pahor Samo, rispettivamente iscritte ai nn. 140 e 208 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 9 e 11, prima serie speciale, dell'anno 1996; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1996 il giudice relatore Francesco Guizzi.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui fa divieto al giudice di pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di rimessione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Guizzi Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 22 otobre 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Francesco Guizzi

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: FERRI

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Massime

SENT. 353/96. PROCESSO PENALE - RIMESSIONE DEL PROCESSO AD ALTRO GIUDICE PER MOTIVI DI SICUREZZA O DI POSSIBILE TURBATIVA DELLO SVOLGIMENTO DELLO STESSO - RICHIESTA - POSSIBILE RIPROPOSIZIONE PER MOTIVI ANCHE SOLO IN APPARENZA NUOVI - USO DILATORIO DELLA RICHIESTA - PERICOLO DI PRESCRIZIONE DEI REATI E DI PARALISI DELL'ATTIVITA' PROCESSUALE - DIVIETO PER IL GIUDICE DI PRONUNCIARE SENTENZA FINO A CHE NON SIA INTERVENUTA ORDINANZA CHE DICHIARI INAMMISSIBILE O RIGETTI LA RICHIESTA DI RIMESSIONE - POSSIBILITA' DI ABUSI - COMPROMISSIONE DEL BENE COSTITUZIONALE DELL'EFFICIENZA DEL PROCESSO E DEL PRINCIPIO DI RAZIONALITA' DELLE NORME PROCESSUALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Contrariamente a quanto prevedeva il precedente codice di procedura penale, secondo il quale il procedimento per rimessione non sospendeva l'istruzione o il giudizio, salvo ordinanza di sospensione della Corte di cassazione, il vigente codice ha disposto che, nel caso di rimessione, l'effetto sospensivo si produca automaticamente e che al momento della decisione del processo operi una preclusione per il giudice del dibattimento. Questa innovazione non ha pero' tenuto conto che la riproposizione di una richiesta gia' dichiarata inammissibile o rigettata dalla Cassazione puo' dar luogo ad abusi e ad un uso dilatorio della richiesta stessa, basata su motivi anche solo in apparenza nuovi, finalizzato ad allontanare nel tempo la decisione di merito, con l'effetto di una probabile prescrizione dei reati e di inevitabili riflessi negativi sull'efficienza dell'amministrazione della giustizia. Nella disciplina del codice, quindi, l'equilibrio fra i principi di economia processuale e di terzieta' del giudice e' solo apparente, dato che il possibile abuso processuale determina la paralisi del procedimento, tanto da compromettere il bene costituzionale dell'efficienza del processo e il canone fondamentale della razionalita' delle norme processuali. Invero il legislatore, pur essendo libero nella costruzione delle scansioni processuali, non puo' tuttavia scegliere un percorso che possa comportare, sia pure in casi estremi, la paralisi dell'attivita' processuale. E' pertanto costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 47, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui fa divieto al giudice di pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di rimessione del processo ad altro giudice. red.: A. Franco

Parametri costituzionali