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Pronuncia 416/1996

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 384, secondo comma, del codice penale, promossi con ordinanze emesse: 1) il 14 dicembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Patti nel procedimento penale a carico di Vicario Maria Concetta, iscritta al n. 192 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1996; 2) il 20 marzo 1996 dal tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Brussolo Anna Maria, iscritta al n. 531 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1996; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1996 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 384, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede l'esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal renderle, a norma dell'art. 199 del codice di procedura penale. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996. Il Presidente: Granata Il redattore: Zagrebelsky Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Gustavo Zagrebelsky

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: GRANATA

Massime

SENT. 416/96. REATO IN GENERE - FAVOREGGIAMENTO PERSONALE - IPOTESI DI FALSE DICHIARAZIONI RESE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA DAL CONVIVENTE 'MORE UXORIO' - CASI DI NON PUNIBILITA' - OMESSA PREVISIONE - RITENUTA SUSSISTENZA DELLA FACOLTA' DI ASTENERSI DAL RENDERE INFORMAZIONI E TESTIMONIANZE E DELL'OBBLIGO DEL RELATIVO AVVISO, POSTA LA SOSTANZIALE EQUIVALENZA DELL'IPOTESI SUDDETTA A QUELLA DI FALSE DICHIARAZIONI AL P.M. - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA NON PUNIBILITA' PREVISTA NEL CASO DI OMESSO AVVISO DELLA FACOLTA' DI ASTENSIONE PER LE IPOTESI DI FALSE INFORMAZIONI AL P.M., FALSA TESTIMONIANZA, FALSA PERIZIA O INTERPRETAZIONE (ARTT. 371 - 'BIS', 372 E 373 DEL C.P.) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 384, comma 2, cod. pen., nella parte in cui non prevede l'esclusione della punibilita' per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facolta' di astenersi dal renderle, a norma dell'art. 199 cod. proc. pen., in quanto -posto che l'art. 199 cod. proc. pen. riconosce la facolta' di astenersi dal testimoniare a coloro che siano o siano stati legati all'imputato da particolari vincoli di comunanza di vita; che dell'esistenza di tale facolta' questi soggetti devono essere avvertiti, a pena di nullita', dal giudice, il quale li interpella circa la loro volonta' di astenersi; che, in forza dei rinvii operati all'art. 199 dall'art. 362 e, attraverso questo, dall'art. 351, comma 1, seconda proposizione cod. proc. pen., la predetta disciplina prevista per la testimonianza resa al giudice si estende senza differenze alle informazioni rese al p.m. e alle sommarie informazioni assunte dalla p.g.; che a tale identita' di disciplina prevista dal codice di rito penale non corrisponde un'identica rilevanza sul piano penale sostanziale delle false dichiarazioni rese di fronte all'autorita' giudiziaria, al p.m. e alla p.g., in considerazione del fatto che, mentre nelle prime due ipotesi il mendacio e la reticenza configurano, rispettivamente, i reati di falsa testimonianza e di false informazioni al p.m. (artt. 372 e 371-bis cod. pen.), nella terza, pur mancando una specifica figura di reato, non puo' escludersi in linea di principio, l'ipotizzabilita' del delitto di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.); e che, stante l'espressa limitazione stabilita nel secondo comma dell'art. 384 cod. pen. ai casi previsti dagli artt. 371-bis e 372, la non punibilita' delle dichiarazioni mendaci, nella prevista ipotesi di facolta' d'astensione, non si estende al caso in cui esse siano rese alla polizia giudiziaria - la diversita' di disciplina, che puo' riguardare comportamenti materiali identici, oltre a non trovare alcuna ragione giustificatrice in ordine ai presupposti processuali, che il legislatore ha voluto uguali in ogni caso, non si giustifica ne' rispetto alle conseguenze ne' rispetto alla gravita' dei comportamenti valutata dal legislatore medesimo. red.: S. Di Palma

Parametri costituzionali