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Pronuncia 75/1996

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 447, terzo comma, ultima parte, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Forlì nel procedimento penale a carico di Perini Paolo, iscritta al n. 20 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1995 il Giudice relatore Mauro Ferri; Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Forlì, in sede di esame sulla richiesta di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 447, comma 3, del codice di procedura penale: "nella parte in cui non consente la revocabilità del consenso in caso di legge più favorevole al reo"; che il giudice a quo fonda il dubbio di legittimità costituzionale sul presupposto che, in caso di modifica del trattamento sanzionatorio in senso più favorevole al reo (intervenuta nelle more tra presentazione della richiesta e pronuncia della decisione), non solo la richiesta di patteggiamento non sia più revocabile, a norma della disposizione impugnata, ma il decidente altro non possa fare se non emettere sentenza di applicazione della pena nei termini sui quali si era formato l'accordo delle parti; che, in conseguenza, nella situazione indicata il cit. art. 447, terzo comma, risulterebbe in contrasto con il principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento tra l'imputato il cui consenso al patteggiamento non è più revocabile e l'imputato che invece può avvantaggiarsi del trattamento sanzionatorio più favorevole; Considerato che la questione è fondata su di un presupposto interpretativo chiaramente errato, in quanto è positivamente escluso dal principio codificato nell'art. 2, terzo comma, del codice penale, sulla inderogabile applicazione della legge penale più favorevole al reo, che il giudice possa accogliere la richiesta di applicazione della pena nei termini considerati dalle parti prima dell'abrogazione del trattamento sanzionatorio deteriore, poiché in tal modo egli continuerebbe a dare applicazione ad una norma non più vigente; che, quindi, fermo restando che il remittente non può che rigettare la richiesta di patteggiamento fondata su di una norma espulsa dall'ordinamento, rimane del tutto integra, per l'imputato, la possibilità di riformulare la richiesta di applicazione della pena sulla base del vigente quadro normativo, fino al termine previsto dall'art. 446, primo comma, del codice di procedura penale; che, in conclusione, la questione va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 447, terzo comma, ultima parte, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Forlì, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Ferri Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 15 marzo 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Mauro Ferri

Data deposito:

Tipologia: O

Presidente: FERRI

Massime

ORD. 75/96. PROCESSO PENALE - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - IRREVOCABILITA' E IMMODIFICABILITA' DELLA STESSA, UNA VOLTA INTERVENUTI RICHIESTA E CONSENSO DEL P.M. - IRRILEVANZA DELLA SOPRAVVENIENZA, PRIMA DELLA DECISIONE, DI NORMA PIU' FAVOREVOLE AL REO (NELLA SPECIE: SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 341/1994) - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 447, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.. La questione, infatti, e' fondata su un presupposto interpretativo chiaramente errato, in quanto e' positivamente escluso dal principio codificato nell'art. 2, terzo comma, cod. pen., che il giudice possa accogliere la richiesta di applicazione della pena nei termini considerati dalle parti prima dell'abrogazione del trattamento sanzionatorio deteriore, poiche' in tal modo egli continuerebbe a dare applicazione ad una norma non piu' vigente: e quindi, fermo restando che il remittente non puo' che rigettare la richiesta di patteggiamento fondata su di una norma espulsa dall'ordinamento, rimane del tutto integra, per l'imputato, la possibilita' di riformulare la richiesta di applicazione della pena sulla base del vigente quadro normativo, fino al termine previsto dall'art. 446, comma 2, cod. proc. pen..

Parametri costituzionali