Pronuncia 136/1997

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 4 legge 25 marzo 1971, n. 213 (Soppressione dei compensi fissi per i ricoveri ospedalieri di cui all'art. 82 del r.d. 30 settembre 1938, n. 1631, e della Cassa nazionale di conguaglio di cui al d.-l. 18 novembre 1967, n. 1044, convertito in legge 17 gennaio 1968, n. 4), 31 d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), e 102 d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), promossi con (n. 2) ordinanze emesse il 27 ottobre 1995 ed il 7 giugno 1996 dal Consiglio di Stato sui ricorsi proposti da Giampiero Pasero ed altri contro Università degli studi di Firenze ed altri e da Paolo Marchei contro Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed altri iscritte ai nn. 868 e 1309 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 38 e 50, prima serie speciale, dell'anno 1996; Visto l'atto di costituzione di Salvatore Armenio ed altri nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica dell'11 marzo 1997 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti; Uditi gli avv.ti Alberto Azzena e Paolo Carrozza per Armenio Salvatore ed altri e l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213 (Soppressione dei compensi fissi per i ricoveri ospedalieri di cui all'art. 82 del r.d. 30 settembre 1938, n. 1631, e della Cassa nazionale di conguaglio di cui al d.-l. 18 novembre 1967, n. 1044, convertito in legge 17 gennaio 1968, n.4), 31 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n.761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) e 102 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Capotosti Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 16 maggio 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Piero Alberto Capotosti

Data deposito: Fri May 16 1997 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: GRANATA

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Massime

SENT. 136/97. IMPIEGO PUBBLICO - DOCENTI UNIVERSITARI - FACOLTA' DI MEDICINA - SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ASSISTENZIALE OLTRE A QUELLA DIDATTICA - TRATTAMENTO ECONOMICO - RAFFRONTO CON IL PERSONALE MEDICO OSPEDALIERO DI PARI FUNZIONI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO - INFONDATEZZA.

E' infondata la questione di legittimita' costituzionale -sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - degli artt. 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213, 31 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, e 102 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui, non prevedendo alcun compenso per la maggiore attivita' svolta dai docenti universitari medici in servizio presso cliniche o istituti convenzionati, impediscono anche la corresponsione dell'indennita' prevista, quando, come accade per i docenti medici al vertice della carriera universitaria, il loro livello retributivo abbia raggiunto e superato quello dell'omologo profilo ospedaliero. L'indennita' prevista dalle norme in questione non ha un contenuto corrispettivo dell'attivita' assistenziale prestata, ma ha piuttosto una funzione perequativa, perseguendo essa la finalita' di evitare disparita' di complessivo trattamento economico tra medici ospedalieri e medici universitari. Ribadendo quanto gia' affermato dalla sentenza n. 126 del 1988 di questa Corte, in riferimento ai docenti universitari di medicina tenuti a svolgere attivita' assistenziale, non puo' parlarsi di disparita' di trattamento con i medici ospedalieri che non siano docenti universitari e che percepiscono il medesimo stipendio, pur svolgendo solo attivita' assistenziale, poiche' per i professori, dei quali si tratta, l'attivita' assistenziale si compenetra con quella didattico-scientifica. red.: R. Foglia

Norme citate

  • regio decreto-Art. 82
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art.
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 102
  • legge-Art. 4
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 31