Pronuncia 161/1997

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 177, primo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 1996 dal Tribunale di sorveglianza di Firenze sull'istanza proposta da Renella Nicola, iscritta al n. 632 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1996. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 marzo 1997 il giudice relatore Giuliano Vassalli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 177, primo comma, ultimo periodo, del codice penale, nella parte in cui non prevede che il condannato alla pena dell'ergastolo, cui sia stata revocata la liberazione condizionale, possa essere nuovamente ammesso a fruire del beneficio ove ne sussistano i relativi presupposti. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Vassalli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 4 giugno 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Giuliano Vassalli

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: GRANATA

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Massime

SENT. 161/97. PENA - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - REVOCA - PRECLUSIONE PER IL CONDANNATO (NELLA SPECIE ALL'ERGASTOLO) DI ESSERE RIAMMESSO AL BENEFICIO - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 27, comma terzo, Cost., l'art. 177, comma 1, ultimo periodo cod. pen., nella parte in cui non prevede che il condannato alla pena dell'ergastolo, cui sia stata revocata la liberazione condizionale, possa essere nuovamente ammesso a fruire del beneficio ove ne sussistano i relativi presupposti, sia perche' il connotato di perpetuita' della pena dell'ergastolo - che comporta, per chi vi e' sottoposto, una serie di conseguenze, di tipo interdittivo e di tipo penitenziario, le quali sono, in tutto o in parte, estranee alle altre pene - non puo' legittimamente intendersi, alla stregua dei principi costituzionali, come legato, sia pure dopo l'esperimento negativo di un periodo trascorso in liberazione condizionale, ad una preclusione assoluta dell'ottenimento, ove sussista il presupposto del sicuro ravvedimento, di una nuova liberazione condizionale, tenuto conto che il mantenimento di una preclusione siffatta nel nostro ordinamento equivarrebbe, per il condannato all'ergastolo, ad una sua esclusione dal criterio rieducativo, e cio' in palese contrasto con l'art. 27, comma terzo, Cost., la cui valenza e' stata piu' volte affermata e ribadita, senza limitazioni, anche per i condannati alla massima pena prevista dall'ordinamento italiano vigente; sia perche', se la liberazione condizionale e' l'unico istituto che, in virtu' della sua esistenza nell'ordinamento, rende non contrastante con il principio rieducativo, e dunque con la Costituzione, la pena dell'ergastolo, vale evidentemente la proposizione reciproca, secondo cui detta pena contrasta con la Costituzione, ove, sia pure attraverso il passaggio per uno o piu' esperimenti negativi, fosse totalmente preclusa, in via assoluta, la riammissione del condannato alla liberazione condizionale. - S. nn. 204/1974, 264/1974, 274/1983, 282/1989. red.: Di Palma

Parametri costituzionali