SENT. 238/97. PROCESSO PENALE - CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE DEI TERMINI DI DURATA MASSIMA NELLA FASE DIBATTIMENTALE - LAMENTATA ATTRIBUZIONE DEL POTERE DI INIZIATIVA AL PUBBLICO MINISTERO, CON ESCLUSIONE DI POTERI D'UFFICIO DEL GIUDICE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI INDIPENDENZA DEL GIUDICE - INFONDATEZZA.
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 101 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 304, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui esclude poteri d'ufficio del giudice in tema di sospensione dei termini massimi di custodia cautelare, nella fase dibattimentale, in quanto - posto che l'art. 2 n. 61 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, dopo aver prescritto la previsione, per ciascuna fase processuale, di termini autonomi di custodia cautelare ed aver dettato le direttive in tema di proroga della custodia cautelare, ha introdotto, nella sua terza sub-direttiva la "previsione che i termini di durata massima delle misure possano essere sospesi durante il dibattimento in relazione allo svolgimento e alla complessita' dello stesso nonche' a differimenti processuali non imposti da esigenze istruttorie e determinati da fatti riferibili all'imputato o al suo difensore"; che l'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., prevede la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare nell'intento di prevenire eventuali comportamenti dilatori diretti ad ottenere la scarcerazione (lett. a) o di precludere che comportamenti anche pienamente legittimi dei difensori possano anticipare la scarcerazione dell'imputato (lett. b); che l'art. 304, commi 2 e 3, contempla la possibilita' di sospensione dei predetti termini, nella fase del giudizio, quando si tratti di reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a), nel caso di dibattimenti particolarmente complessi, durante il tempo in cui si sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio di impugnazione; che, mentre la sospensione prevista dall'art. 304, comma 1, consegue pressoche' di diritto al verificarsi degli eventi da esso indicati e senza che venga richiesta alcuna iniziativa del p.m., il relativo provvedimento venendo cosi' ad assumere i connotati dell'atto vincolato in presenza delle condizioni previste dalla legge, quella prevista dall'art. 304, comma 2 (che deriva da situazioni oggettive che devono essere verificate da parte del giudice - particolare complessita' del dibattimento - cosi' da atteggiare il detto provvedimento come ascrivibile a quelli a discrezionalita' vincolata) richiede, invece, l'apposita richiesta del p.m. - la stessa richiesta di sospensione del pubblico ministero, che contenga limitazioni all'operativita' della sospensione stessa, deviando,cosi', dal quadro normativo predisposto dall'art. 304, commi 2 e 3, e' da ritenere del tutto estranea alla disciplina legislativa, ed in quanto tale illegittimita', peraltro, mentre non e' in grado di viziare la domanda nel suo complesso consente al giudice di provvedere secondo il modello legislativo, in tal modo pervenendo, nei sensi previsti dall'art. 304, comma 2, alla sospensione dei termini di custodia cautelare senza l'opposizione di condizioni o di limitazioni di sorta. red.: S. Di Palma