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Pronuncia 78/1997

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con ordinanze emesse il 10 ottobre 1995 dal pretore di Saluzzo, il 18 aprile 1996 dal pretore di Torino ed il 24 settembre 1996 dalla Corte di cassazione, rispettivamente iscritte ai nn. 345, 1287 e 1300 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 17 e 49, prima serie speciale, dell'anno 1996; Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1997 il giudice relatore Giuliano Vassalli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui esclude che le sanzioni sostitutive si applichino ai reati previsti dall'art. 452, secondo comma, del codice penale. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Vassalli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 3 aprile 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Giuliano Vassalli

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: GRANATA

Massime

SENT. 78/97. REATO IN GENERE - SANZIONI SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI - AMBITO DI APPLICAZIONE - INAPPLICABILITA' PER ESPRESSO DIVIETO AI DELITTI COLPOSI CONTRO LA SALUTE PUBBLICA DIVERSAMENTE DA QUANTO STABILITO PER PIU' GRAVI FIGURE CRIMINOSE - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - RICHIAMO ALLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 249/1993 E 254/1994 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost. in relazione agli artt. 23, comma 3, d.lgs. 29 maggio 1991, n. 171 e 441 cod. pen., l'art. 60, l. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui esclude che le sanzioni sostitutive si applichino ai reati previsti dall'art. 452, comma 2, cod. pen., in quanto - posto che l'art. 23, comma 3, d.lgs. n. 171 del 1991 punisce con l'arresto sino ad un anno chiunque mette in commercio specialita' medicinali per le quali l'autorizzazione all'immissione al commercio non sia stata rilasciata o confermata ovvero sia stata sospesa o revocata, o specialita' medicinali aventi una composizione dichiarata diversa da quella autorizzata; che l'art. 441 cod. pen. punisce con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire seicentomila chiunque adultera o contraffa', in modo pericoloso per la salute pubblica, cose destinate al commercio diverse dalle sostanze alimentari; e che entrambi i reati prevedono una pena sostituibile ai sensi dell'art. 53 ss., l. n. 689 del 1981 - e' irragionevole un sistema normativo che preclude l'applicabilita' delle sanzioni sostitutive relativamente a reati qualificabili meno gravi, consentendola, invece, per l'immobilita' dell'elenco previsto dall'art. 60 l. n. 689 del 1981, relativamente a fattispecie da considerare di pari o maggiore gravita', incidenti sulla medesima materia, ma tuttavia ammessi alla sostituzione. - S. nn. 249/1993, 254/1994; O. nn. 489/1990, 442/1991, 319/1992. red.: S. Di Palma

Parametri costituzionali