Pronuncia 229/1998

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Annibale MARINI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 103, comma 6, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18 luglio 1997 dal tribunale di Genova - Sezione per il riesame, iscritta al n. 763, del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1997. Udito nella camera di consiglio il 22 aprile 1998 il giudice relatore Giuliano Vassalli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 103, comma 6, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Vassalli Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998. Il cancelliere: Fruscella

Relatore: Giuliano Vassalli

Data deposito: Fri Jun 19 1998 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: GRANATA

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Massime

SENT. 229/98. PROCESSO PENALE - PROVE - CARTE E DOCUMENTI, NON COSTITUENTI CORPO DI REATO, PREDISPOSTI PER FINALITA' DIFENSIVE DELL'IMPUTATO (O INDAGATO) - DIVIETO DI SEQUESTRO - ESPRESSA PREVISIONE PER LE DOCUMENTAZIONI ESISTENTI PRESSO DIFENSORI (E CONSULENTI TECNICI) - RITENUTA INAPPLICABILITA' PER QUELLE IN POSSESSO DELL'IMPUTATO (NELLA SPECIE, APPUNTI UTILIZZATI PER MEGLIO RISPONDERE A GIA' RESO INTERROGATORIO) - LAMENTATA INGIUSTIFICATA DIVERSITA' DI DISCIPLINA, CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE SOLLEVATA IN BASE A ERRONEI PRESUPPOSTI INTERPRETATIVI - NON FONDATEZZA.

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 106, comma 6, cod. proc. pen. - nella parte in cui non prevede il divieto di sottoporre a sequestro gli scritti formati dall'imputato (o dall'indagato) appositamente ed esclusivamente per facilitare la propria difesa negli interrogatori - sollevata dal Tribunale rimettente in seguito a richiesta di riesame avverso il provvedimento del Procuratore della Repubblica con il quale si era ordinato, previa perquisizione, il sequestro probatorio, nella cella ove l'inquisito e' detenuto, degli appunti dallo stesso predisposti al fine di rispondere piu' agevolmente al gia' reso interrogatorio, nel dichiarato intento di "verificare se in questi appunti fossero riportate circostanze diverse da quelle poi verbalmente riferite". Contrariamente all'assunto interpretativo su cui si basa l'ordinanza di rinvio, deve infatti ritenersi, in forza dei principi chiaramente posti dagli artt. 247 e 253 cod. proc. pen. (sui casi e forme delle perquisizioni e sull'oggetto del sequestro), dall'art. 188 stesso codice (sulla tutela della liberta' morale della persona nell'assunzione della prova) e dagli stessi artt. 24 e 2 Cost. - in quanto immediatamente applicabili - sulla garanzia indefettibile del diritto di difesa e in generale dei diritti fondamentali della persona - alla operativita' dei quali non puo' essere di ostacolo, in quanto anch'esso va interpretato 'secundum Constitutionem', il disposto dell'art. 237 cod. proc. pen., che consente l'acquisizione, anche d'ufficio, di qualsiasi documento proveniente dall'imputato - che, salvo che costituiscano corpo di reato, non si puo' procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, e non soltanto - a tutela della difesa tecnica - di quelli esistenti presso i difensori (e i consulenti tecnici) - a cui la disposizione impugnata fa espresso, ma in realta' non limitativo, riferimento - ma anche - a tutela della, non meno meritevole di protezione, difesa personale - di quelli in possesso dell'imputato. Con la conseguenza che, nel caso di specie, il disposto sequestro, trattandosi, fra l'altro, di prova comunque inutilizzabile, ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., perche' illecitamente acquisita, avrebbe dovuto essere senz'altro cancellato dal giudice 'a quo', senza alcuna necessita' di chiedere alla Corte costituzionale il preteso intervento additivo. red.: S. Pomodoro