SENT. 229/98. PROCESSO PENALE - PROVE - CARTE E DOCUMENTI, NON COSTITUENTI CORPO DI REATO, PREDISPOSTI PER FINALITA' DIFENSIVE DELL'IMPUTATO (O INDAGATO) - DIVIETO DI SEQUESTRO - ESPRESSA PREVISIONE PER LE DOCUMENTAZIONI ESISTENTI PRESSO DIFENSORI (E CONSULENTI TECNICI) - RITENUTA INAPPLICABILITA' PER QUELLE IN POSSESSO DELL'IMPUTATO (NELLA SPECIE, APPUNTI UTILIZZATI PER MEGLIO RISPONDERE A GIA' RESO INTERROGATORIO) - LAMENTATA INGIUSTIFICATA DIVERSITA' DI DISCIPLINA, CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE SOLLEVATA IN BASE A ERRONEI PRESUPPOSTI INTERPRETATIVI - NON FONDATEZZA.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 106, comma 6, cod. proc. pen. - nella parte in cui non prevede il divieto di sottoporre a sequestro gli scritti formati dall'imputato (o dall'indagato) appositamente ed esclusivamente per facilitare la propria difesa negli interrogatori - sollevata dal Tribunale rimettente in seguito a richiesta di riesame avverso il provvedimento del Procuratore della Repubblica con il quale si era ordinato, previa perquisizione, il sequestro probatorio, nella cella ove l'inquisito e' detenuto, degli appunti dallo stesso predisposti al fine di rispondere piu' agevolmente al gia' reso interrogatorio, nel dichiarato intento di "verificare se in questi appunti fossero riportate circostanze diverse da quelle poi verbalmente riferite". Contrariamente all'assunto interpretativo su cui si basa l'ordinanza di rinvio, deve infatti ritenersi, in forza dei principi chiaramente posti dagli artt. 247 e 253 cod. proc. pen. (sui casi e forme delle perquisizioni e sull'oggetto del sequestro), dall'art. 188 stesso codice (sulla tutela della liberta' morale della persona nell'assunzione della prova) e dagli stessi artt. 24 e 2 Cost. - in quanto immediatamente applicabili - sulla garanzia indefettibile del diritto di difesa e in generale dei diritti fondamentali della persona - alla operativita' dei quali non puo' essere di ostacolo, in quanto anch'esso va interpretato 'secundum Constitutionem', il disposto dell'art. 237 cod. proc. pen., che consente l'acquisizione, anche d'ufficio, di qualsiasi documento proveniente dall'imputato - che, salvo che costituiscano corpo di reato, non si puo' procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, e non soltanto - a tutela della difesa tecnica - di quelli esistenti presso i difensori (e i consulenti tecnici) - a cui la disposizione impugnata fa espresso, ma in realta' non limitativo, riferimento - ma anche - a tutela della, non meno meritevole di protezione, difesa personale - di quelli in possesso dell'imputato. Con la conseguenza che, nel caso di specie, il disposto sequestro, trattandosi, fra l'altro, di prova comunque inutilizzabile, ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., perche' illecitamente acquisita, avrebbe dovuto essere senz'altro cancellato dal giudice 'a quo', senza alcuna necessita' di chiedere alla Corte costituzionale il preteso intervento additivo. red.: S. Pomodoro