Pronuncia 240/1998

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), promosso con ordinanza emessa il 16 gennaio 1997 dal Tribunale di Caltagirone nel procedimento civile vertente tra Francesca Strataglio e Antonina Velardita, iscritta al n. 291 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1997. Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1998 il giudice relatore Cesare Mirabelli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Caltagirone con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Milana Depositata in cancelleria il 3 luglio 1998. Il cancelliere: Milana

Relatore: Cesare Mirabelli

Data deposito: Fri Jul 03 1998 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: GRANATA

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Massime

SENT. 240/98. SUCCESSIONE EREDITARIA - FIGLI ADOTTIVI - SUCCESSIONE PER RAPPRESENTAZIONE NEL COMPENDIO EREDITARIO DEI PARENTI DELL'ADOTTANTE - PRECLUSIONE PER I MINORI ADOTTATI, SECONDO LE NORME DEL CODICE CIVILE, IN EPOCA ANTERIORE ALLA LEGGE 4 MAGGIO 1983, N. 184 CHE HA EQUIPARATO LO STATUS DEI FIGLI ADOTTIVI A QUELLO DEI FIGLI LEGITTIMI - DEDOTTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA MINORI ADOTTATI PRIMA O DOPO LA LEGGE N. 184 DEL 1983 - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui, non estendendo l'effetto legittimante anche al minore adottato in precedenza secondo la disciplina dell'adozione ordinaria, non consente al figlio adottivo, estraneo alla successione dei parenti dell'adottante, di subentrare per rappresentazione in luogo dell'adottante nell'eredita' alla quale quest'ultimo sia chiamato, giacche' - premesso che adozione legittimante e adozione ordinaria (ora prevista unicamente per i maggiori di eta') configurano situazioni diverse, ancorate a presupposti, finalita' e requisiti non omogenei (solo nella prima il minore adottato viene definitivamente inserito nella famiglia di accoglienza ed acquista, in corrispondenza alla cessazione dei suoi rapporti con la famiglia di origine, lo stato di figlio legittimo dei coniugi adottanti, ed in quanto tale partecipa alla successione dei parenti di essi) -, non e' palesemente irrazionale ne' discriminatoria una differente disciplina rispondente alle diverse connotazioni dell'istituto e che, quanto alla successione ereditaria, determini o escluda la possibilita' di succedere per rappresentazione in connessione all'instaurarsi o meno di un rapporto di parentela con i congiunti dell'adottante e, correlativamente, al cessare o al permanere dei rapporti con la famiglia di origine. red.: S. Evangelista

Norme citate

Parametri costituzionali