About

Pronuncia 281/1998

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Giuliano VASSALLI; Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 267, comma 1, del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 28 aprile 1997 dal tribunale di Catanzaro nel procedimento penale a carico di B. R., iscritta al n. 469 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1997; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1998 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 267, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal tribunale di Catanzaro, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998. Il Presidente: Vassalli Il redattore: Neppi Modona Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998. Il cancelliere: Fruscella

Relatore: Guido Neppi Modona

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: VASSALLI

Massime

SENT. 281/98. PROCESSO PENALE - PROVE - MEZZI DI RICERCA - RILEVAZIONE, DISPOSTA DAL PUBBLICO MINISTERO, DI TRAFFICO TELEFONICO CON INDICAZIONE DELLE UTENZE CHIAMATE, DELLE DATE E DELL'ORA DELLE CONVERSAZIONI - MANCATA PREVISIONE DI AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A QUANTO PREVISTO PER LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - INAMMISSIBILITA'.

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 267, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui "non prevede la adozione del provvedimento autorizzativo del giudice per la rilevazione del traffico telefonico e la individuazione delle utenze chiamate, delle date e dell'ora delle conversazioni", sollevata con riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., sia perche' la disposizione impugnata fa parte del complesso di norme (artt. 266 e seguenti cod. proc. pen.) che disciplinano l'intercettazione del contenuto di conversazioni o comunicazioni telefoniche, telematiche o tra presenti e non e' quindi estensibile ad istituti diversi, quale l'acquisizione a fini probatori di notizie riguardanti il mero fatto storico della avvenuta comunicazione telefonica, la disciplina della acquisizione dei "tabulati" ricadendo nel disposto dell'art. 256 cod. proc. pen.; sia perche' l'eventuale sentenza "additiva" della Corte (sull'art. 256 cit.) verrebbe ad interferire con scelte, riservate alla discrezionalita' del legislatore, in ordine alle garanzie piu' idonee a contemperare la tutela della sfera della liberta' e della segretezza delle comunicazioni, coinvolta anche dalla acquisizione dei tabulati, con le esigenze sottese alla investigazione e alla repressione dei reati. - S. nn. 366/1991, 81/1993, 63/1994 e 463/1994. red.: S. Di Palma

Parametri costituzionali