Pronuncia 3/1999
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 29 ottobre 1997 dal pretore di Napoli nel procedimento civile vertente tra Salvatore Salemme ed altri e Pasquale Petrucci, iscritta al n. 871 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1997. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1998 il giudice relatore Cesare Mirabelli.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1999. Il cancelliere: Fruscella
Relatore: Cesare Mirabelli
Data deposito: Thu Jan 21 1999 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: GRANATA
Massime
SENT. 3/99. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - MOROSITA' DEL CONDUTTORE - SANATORIA IN SEDE GIUDIZIALE - DENUNCIATA APPLICABILITA' SOLTANTO NEL PROCEDIMENTO DI CONVALIDA DI SFRATTO E NON ANCHE NELL'ORDINARIO GIUDIZIO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO, CON CONSEGUENTE LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI AGIRE IN GIUDIZIO - INTERPRETAZIONE DELLA NORMA CHE CONSENTE AL DEBITORE UN EFFICACE PAGAMENTO IN SEDE GIUDIZIALE SENZA DISTINGUERE TRA I DIVERSI TIPI DI PROCEDIMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Norme citate
- codice civile-Art. 1453, comma 3
- legge-Art. 55