Pronuncia 302/2000

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Cesare MIRABELLI; Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 649, comma primo, del cod. pen., promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1999 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Forlì nel procedimento penale a carico di Sangiorgi Verusca, iscritta al n. 393 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1999. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 649, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2000. Il Presidente: Mirabelli Il redattore: Flik Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 19 luglio 2000. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Giovanni Maria Flick

Data deposito: Wed Jul 19 2000 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: MIRABELLI

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Massime

Reati e pene - Reati commessi in danno di congiunti - Indebita utilizzazione di carta di credito di un congiunto - Omessa inclusione tra le ipotesi criminose non punibili, se commesse in danno di congiunti - Prospettata, irragionevole, diversità di trattamento, rispetto a casi ontologicamente identici per i quali è prevista l'esenzione da pena (artt. da 624 a 648) - 'Ratio' della fattispecie - Tutela non del mero patrimonio individuale ma di valori di natura pubblicistica - Non fondatezza della questione.

L'art. 12 del d.l. 3 maggio 1991, n. 143 (convertito nella legge 5 luglio 1991, n. 197) delinea una figura criminosa dalla fisionomia alquanto variegata (sia per quel che riguarda l'oggetto materiale sia per quanto concerne la condotta penalmente rilevante) di carattere plurioffensivo perche' lesiva non soltanto del mero patrimonio individuale ma, in modo piu' o meno diretto, di valori riconducibili ad ambiti categoriali dell'ordine pubblico o economico e della fede pubblica, sicche' anche nell'ipotesi di commissione del fatto in danno di congiunti tali soggetti non possono essere considerati come gli unici danneggiati. Ne consegue che appare del tutto ragionevole la mancata previsione dell'applicabilita' alla figura criminosa in oggetto della condizione di non punibilita' prevista dall'art. 649, primo comma, cod. pen. che, peraltro, riguarda solo i casi in cui la dimensione lesiva del fatto si esaurisca nell'offesa del patrimonio individuale del congiunto. Va, pertanto, dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 649, primo comma, cod. pen., censurato - in riferimento agli artt. 3 e 27, comma terzo della Costituzione (parametro, quest'ultimo, da considerare estraneo rispetto alla prospettazione del rimettente) - nella parte in cui non comprende tra i fatti non punibili, se commessi in danno dei congiunti ivi indicati, quelli previsti dall'art. 12 del cit. d.l. n. 143 del 1991 e, in particolare, l'indebita utilizzazione di carta di credito di un congiunto successiva alla sua sottrazione.