Pronuncia 359/2000

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Cesare MIRABELLI; Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 2, lettera b), del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), promosso con ordinanza emessa il 27 marzo 1999 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni di L'Aquila, iscritta al n. 375 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1999. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 2000 il giudice relatore Valerio Onida.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 2, lettera b) del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), come sostituito dall'art. 42 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000. Il Presidente: Mirabelli Il redattore: Onida Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 26 luglio 2000. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Valerio Onida

Data deposito: Wed Jul 26 2000 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: MIRABELLI

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Massime

Processo penale - Processo a carico di imputati minorenni - Misure cautelari personali - Potere del giudice di disporre la custodia cautelare del minorenne, in caso di pericolo di fuga - Violazione dei criteri direttivi posti dal legislatore delegante, escludenti il ricorso alla misura in tale ipotesi - Illegittimità costituzionale.

E' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 76 della Costituzione - l'art. 23, comma 2, lettera b, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, come sostituito dall'art. 42 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, in quanto tale disposizione ha violato i criteri della delega legislativa (desumibili, in particolare, dall'art. 3, comma 1, lettera h, della legge 16 febbraio 1987, n. 81) consentendo il ricorso alla custodia in carcere per i minori - e omologando, in tal modo, la disciplina dettata per gli imputati minorenni a quella prevista per gli indagati adulti (art. 274 cod. proc. pen.) - in caso di pericolo di fuga, ovvero in un'ipotesi nella quale la delega non prevedeva la misura restrittiva.

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 23, comma 2
  • decreto legislativo-Art. 42

Parametri costituzionali