Pronuncia 395/2000

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Cesare MIRABELLI; Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 629, 630 e seguenti del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 5 maggio 1999 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Cervati Umberto, iscritta al n. 485 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1999. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 21 giugno 2000 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 629, 630 e seguenti del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 13 luglio 2000. Il Presidente: Mirabelli Il redattore: Flick Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 28 luglio 2000. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Giovanni Maria Flick

Data deposito: Fri Jul 28 2000 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: MIRABELLI

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Massime

Processo penale - Decisioni della corte di cassazione - Revisione di pronunce fondate su errore di fatto nella lettura di atti interni al giudizio - Omessa previsione - Denunciata lesione del diritto alla tutela giurisdizionale nonché irragionevole disparita' di disciplina, rispetto ad ipotesi analoghe - Difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione.

Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Costituzione, degli articoli 629, 630 e seguenti del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevedono e non disciplinano la revisione delle decisioni (penali) della Corte di cassazione per errore di fatto (materiale e meramente percettivo) nella lettura degli atti interni al giudizio"; in quanto le norme denunciate non possono trovare applicazione nel processo 'a quo', non essendo stata in questo formulata richiesta di revisione da nessuno dei soggetti legittimati a proporla ai sensi dell'art. 632 del codice di rito ne' come tale potendo essere interpretata la richiesta di "revoca" che l'istante ha rivolto alla Corte di cassazione nelle forme del procedimento di correzione di errore materiale 'ex' articolo 130, e non nelle forme, ed alla autorita', di cui all'articolo 633 stesso codice. Spetta, peraltro, alla stessa Corte di cassazione, nel compiuto svolgimento della propria funzione di interpretazione adeguatrice del sistema, individuare all'interno di esso, ed eventualmente proprio nell'ambito dell'istituto previsto dal citato art. 130, lo strumento piu' idoneo a porre rimedio all'evidenziato tipo di errore percettivo (a purgare il quale, nel giudizio civile di cassazione, soccorrono ora gli artt. 391-bis e 395 del codice di procedura civile) ed a garantire cosi' il diritto della parte a fruire del controllo di legittimita' e l'effettivita' del giudizio di cassazione. - Sentenze nn. 36/1991, 17/1986 sulla rilevanza dell'errore di fatto percettivo nel giudizio civile di legittimita'; - sentenza n. 129/1995 sulla non apponibilita' di termini alla proponibilita' dell'istanza di correzione di errore materiale; - sentenze nn. 294/1995, 21/1982 e 136/1972 sulla inammissibilita' di richieste che mirino alla introduzione di un mezzo straordinario di impugnazione delle sentenze della Corte di cassazione.