Pronuncia 508/2000

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Cesare MIRABELLI; Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 402 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1998 dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di A. G., iscritta al n. 105 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, 1ª serie speciale, dell'anno 1999. Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 402 del codice penale (Vilipendio della religione dello Stato). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2000. Il Presidente: Mirabelli Il redattore: Zagrebelsky Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 20 novembre 2000. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Gustavo Zagrebelsky

Data deposito: Mon Nov 20 2000 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: MIRABELLI

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Massime

Reati e pene - Tutela penale dei culti - Vilipendio della religione cattolica, (già) religione dello stato - Punibilita' con la reclusione fino a un anno - Violazione dei principi fondamentali di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge senza distinzione di religione e di eguale libertà di tutte le confessioni religiose nonche' del principio supremo di laicita' dello stato - Illegittimita' costituzionale.

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 402 del codice penale che punisce con la reclusione fino a un anno "chiunque pubblicamente vilipende la religione di Stato", accordando una tutela privilegiata alla sola religione cattolica, ritenuta fattore di unita' morale della Nazione e assunta a elemento costitutivo della compagine statale. Non e' infatti conforme ai principi fondamentali di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione (art. 3 della Costituzione) e di uguale liberta' davanti alla legge di tutte le confessioni religiose (art. 8 della Costituzione), nonche' al "principio supremo" di laicita', che caratterizza in senso pluralistico la forma del nostro Stato, l'atteggiamento di quest'ultimo non equidistante e imparziale nei confronti di tutte le confessioni religiose e la mancanza di parita' nella protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione di appartenenza. - Sul "principio supremo" di laicità dello Stato, v. le sentenze nn. 203/1989, 259/1990, 195/1993 e 329/1997. - Sulla parita' delle confessioni religiose, v. le sentenze nn. 925/1988. A.G.

Reati e pene - Riserva di legge in materia - Esclusione di sentenze di incostituzionalità aventi valenza additiva.

In conformita' del principio della riserva di legge stabilita dalla Costituzione in materia di reati e pene (art. 25, secondo comma), secondo l'orientamento gia' espresso dalla Corte costituzionale, sono escluse nella materia le sentenze di incostituzionalita' aventi valenze additive e, sebbene il principio di laicita' dello Stato legittimi interventi legislativi a protezione della liberta' di religione (secondo quanto gia' affermato dalla Corte), la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 402 del codice penale s'impone nella forma ablativa. - Sulla riserva di legge in materia penale, da ultimo, v. la sentenza n. /1995. A.G.