Pronuncia 114/2001

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA,Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 398, comma 5-bis del codice di procedura penale (Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio), come introdotto dall'art. 14, comma 2, della legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale), promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 2000 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Modena, iscritta al n. 467 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, 1ª serie speciale, dell'anno 2000. Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il giudice relatore Valerio Onida.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 398, comma 5-bis del codice di procedura penale (Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Modena con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Onida Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 9 maggio 2001. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Valerio Onida

Data deposito: Wed May 09 2001 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: RUPERTO

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Massime

Processo penale - Incidente probatorio - Procedimenti per reati di maltrattamenti in famiglia - Assunzione della prova cui siano interessati minori infrasedicenni - Inapplicabilità delle particolari modalita' stabilite in caso di procedimenti per reati sessuali - Asserito contrasto con il principio di eguaglianza e con quello di protezione della personalità del minore - Non fondatezza della questione.

La personalità e l'integrità morale del minore, chiamato a deporre quale testimone nel corso di un incidente probatorio, sono adeguatamente tutelate sia dall'art. 472, comma 4, cod. proc. pen. (il quale consente al giudice di procedere a porte chiuse); sia dall'art. 498, comma 4, cod. proc. pen. (il quale impedisce alle parti di condurre direttamente l'esame incrociato del minore); sia, soprattutto, dall'art. 498, comma 4-bis, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 13, comma 6, della legge n. 269 del 1998), il quale rende applicabile a qualsiasi ipotesi di reato le particolari modalità di assunzione della prova testimoniale previste dall'art. 398, comma 5-bis, cod. proc. pen.. Non è, quindi, fondata la questione di legittimità costituzionale di quest'ultima norma, nella parte in cui non include l'ipotesi di reato di cui all'art. 572 del codice penale fra quelle in presenza delle quali, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova nelle forme dell'incidente probatorio vi siano minori di sedici anni, il giudice stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendano necessario od opportuno. - L'art. 398 cod. proc. pen., nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge n. 269/98, era già stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 262/1998. M.R.

Parametri costituzionali