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Pronuncia 345/2001

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Massimo VARI; Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno n. 1070/M/22(6) Gab. del 4 marzo 2000, relativo alla delegabilità delle attività di polizia giudiziaria ai servizi centrali delle varie forze di polizia da parte dei Procuratori della Repubblica, promosso con ricorso del Procuratore distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, notificato il 30 novembre 2000, depositato in cancelleria il 13 dicembre 2000 e iscritto al n. 60 del registro conflitti 2000. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica del 3 luglio 2001 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky; Uditi il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli dott. Raffaele Cantone e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Procuratore distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 2000, con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2001. Il Presidente: Vari Il redattore: Zagrebelsky Il cancelliere: Di Paola Depositata in Cancelleria il 6 novembre 2001. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Gustavo Zagrebelsky

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: VARI

Massime

Polizia giudiziaria - Attività di indagine - Regolamento ministeriale - Concorso investigativo dei servizi centrali delle forze di polizia - Richiesta dei servizi interprovinciali ai procuratori della repubblica distrettuali - Mancata possibilità di una iniziativa autonoma e diretta del procuratore distrettuale, ovvero obbligatorietà della richiesta di quest?ultimo dopo la segnalazione dei servizi - Ricorso per conflitto di attribuzione del procuratore distrettuale della repubblica presso il tribunale di napoli nei confronti del presidente del consiglio dei ministri - Lamentata lesione delle competenze costituzionalmente garantite al ricorrente - Non incidenza del decreto contestato sui poteri del pubblico ministero - Inammissibilità del conflitto.

E? inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Procuratore distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al decreto del Ministro dell?interno 4 marzo 2000, che reca prescrizioni in tema di attività investigative di polizia giudiziaria svolte dai servizi interprovinciali con il concorso dei servizi centrali e ritenuto in contrasto con le attribuzioni costituzionali di pubblico ministero del ricorrente, quali definite dagli artt. 109 e 112 della Costituzione. Infatti, lungi dal recare una definizione vincolante dei rapporti tra gli organi di polizia giudiziaria e l?autorità giudiziaria - rapporti che trovano già la loro disciplina nella legge -, il decreto impugnato può essere inteso soltanto quale atto normativo di organizzazione dettato dal Ministro dell?interno per la razionalizzazione interna degli apparati investigativi, onde evitare anche sovrapposizioni di compiti tra struttura centrale e quelle periferiche; e non può, pertanto, incidere sui poteri del Procuratore della Repubblica di Napoli di avvalersi dei servizi di polizia giudiziaria quali previsti dal codice di procedura penale, che sono già nella sua piena disponibilità. - V. anche ordinanza n. 521/2000, sulla ammissibilità del ricorso (nella fase preliminare di sommaria delibazione).

Norme citate

  • decreto ministeriale-Art.