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Pronuncia 478/2002

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), e dell'art. 14 della legge della Regione Siciliana 30 aprile 1991, n. 10 (Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa), promossi con 13 ordinanze emesse il 24 gennaio 2002 dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - sezione staccata di Catania, rispettivamente iscritte dal n. 191 al n. 203 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 2002. Visti gli atti di costituzione della Meligunte s.r.l., dei Comuni di Leni e Lipari e di Legambiente nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e della Regione Siciliana; udito nell'udienza pubblica del 24 settembre 2002 il Giudice relatore Ugo De Siervo; uditi gli avvocati Carlo Malinconico per la Meligunte s.r.l., Claudio Rugolo per i Comuni di Leni e Lipari, Corrado Giuliano per Legambiente e l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri e per la Regione Siciliana.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), e dell'art. 14 della legge della Regione Siciliana 30 aprile 1991, n. 10 (Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa), sollevate, in riferimento agli artt.5 e 128 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - sezione staccata di Catania, con le ordinanze riportate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002. F.to: Cesare RUPERTO, Presidente Ugo DE SIERVO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2002. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Ugo De Siervo

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: RUPERTO

Massime

Costituzione in giudizio - Tardiva effettuazione - Inammissibilità.

Dev'essere ritenuta inammissibile, per tardività, la costituzione in giudizio della parte nel giudizio 'a quo', in quanto avvenuta fuori del termine previsto dall'art. 25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Norme citate

  • regio decreto-Art. 82, comma 2

Parametri costituzionali

  • legge-Art. 25

Parametro costituzionale - Riferimento a norma costituzionale abrogata (in data anteriore alle ordinanze di rimessione) - Contestuale richiamo ad altro parametro - Sufficienza, ai fini dell?ammissibilità della questione.

Il riferimento dell'ordinanza di rimessione - oltre che all'art. 128 Cost., abrogato dall'art. 9, secondo comma, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 anteriormente alla data di adozione delle ordinanze di rimessione - anche all'art. 5 Cost. appare sufficiente a radicare validamente l'instaurato giudizio di legittimità costituzionale a causa della sua natura di principio costituzionale generale, applicabile quindi anche nei confronti di una Regione ad autonomia speciale, qual è la Sicilia.

Parametri costituzionali

Rilevanza della questione - Plausibile interpretazione delle norme denunciate e sufficiente descrizione delle fattispecie all?esame del giudice 'a quo' - Reiezione delle eccezioni di inammissibilità su assunto contrario.

Non merita accoglimento l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale proposta nei confronti della legge n. 490 del 1999 (art. 149) e della legge della Regione siciliana n. 10 del 1991 (art. 14) - basata sulla intervenuta acquiescenza da parte dei Comuni ricorrenti nei giudizi 'a quibus' agli atti posti in essere dall'assessorato ai beni culturali e ambientali - in quanto essa riguarda profili che esulano del tutto dal giudizio di costituzionalità e attengono propriamente al regime dell'atto in discussione nel processo in corso dinanzi al giudice amministrativo.

Ambiente (tutela dell?) - Piani paesistici - Arcipelago delle isole eolie - Piano territoriale paesistico - Procedura di elaborazione e approvazione - Mancata previsione di adeguata partecipazione degli enti locali interessati - Non fondatezza della questione.

Premesso che alla discrezionalità del legislatore (statale, regionale o provinciale) spetta graduare le forme di partecipazione dei Comuni al procedimento di elaborazione dei piani paesistici regionali, a condizione tuttavia - anche nell'àmbito di una Regione ad autonomia speciale, qual è la Regione Siciliana - che non si estromettano né si escludano sostanzialmente tali enti dalle decisioni riguardanti il proprio territorio, non può ritenersi che l'impianto del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 determini una illegittima compressione delle potestà comunali, dal momento che esso consente - al contrario di quanto sostenuto dal giudice rimettente - idonee modalità partecipative degli enti locali sia nella fase tecnica di redazione sia in quella di approvazione del Piano territoriale paesistico (nella specie, delle Isole Eolie). Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sollevata in riferimento agli artt. 5 e 128 della Costituzione. - Sulla discrezionalità legislativa in ordine ai poteri urbanistici dei Comuni, sentenze richiamate n. 378/2000, n. 357/1998, n. 286/1997, n. 83/1997, n. 61/1994. - Sulla tutela dell'ambiente e del territorio come valore costituzionale protetto dall'art. 9 Cost., sentenze citate n. 378/2000 e n. 85/1998. - Sul bilanciamento tra l'interesse alla partecipazione degli enti comunali nel procedimento di approvazione di piani regionali urbanistici e l'interesse alla tutela ambientale e culturale, sentenze citate n. 83/1997 e n. 357/1988.

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 149

Parametri costituzionali

Regione siciliana - Procedimento amministrativo - Disciplina della partecipazione degli enti interessati - Inapplicabilità con riguardo all?attività di pianificazione - Prospettata lesione dell?autonomia comunale in materia di pianificazione urbanistica - Non fondatezza della questione.

L'art. 14 della legge della Regione Siciliana 30 aprile 1991, n. 10 - che riafferma i principî generali sulla partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi - pur escludendo dal suo ambito applicativo gli atti di pianificazione, opera un mero rinvio alla disciplina di settore, per la quale sono stati appena disattesi (v. massima D) i rilievi di costituzionalità sollevati. Pertanto non può dirsi fondata la questione proposta nei confronti della stessa disposizione, in riferimento agli artt. 5 e 128 Cost.

Norme citate

  • legge della Regione siciliana-Art. 14