Pronuncia 478/2002
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), e dell'art. 14 della legge della Regione Siciliana 30 aprile 1991, n. 10 (Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa), promossi con 13 ordinanze emesse il 24 gennaio 2002 dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - sezione staccata di Catania, rispettivamente iscritte dal n. 191 al n. 203 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 2002. Visti gli atti di costituzione della Meligunte s.r.l., dei Comuni di Leni e Lipari e di Legambiente nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e della Regione Siciliana; udito nell'udienza pubblica del 24 settembre 2002 il Giudice relatore Ugo De Siervo; uditi gli avvocati Carlo Malinconico per la Meligunte s.r.l., Claudio Rugolo per i Comuni di Leni e Lipari, Corrado Giuliano per Legambiente e l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri e per la Regione Siciliana.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), e dell'art. 14 della legge della Regione Siciliana 30 aprile 1991, n. 10 (Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa), sollevate, in riferimento agli artt.5 e 128 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - sezione staccata di Catania, con le ordinanze riportate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002. F.to: Cesare RUPERTO, Presidente Ugo DE SIERVO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2002. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA
Relatore: Ugo De Siervo
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: RUPERTO
Massime
Costituzione in giudizio - Tardiva effettuazione - Inammissibilità.
Norme citate
- regio decreto-Art. 82, comma 2
Parametri costituzionali
- legge-Art. 25
Parametro costituzionale - Riferimento a norma costituzionale abrogata (in data anteriore alle ordinanze di rimessione) - Contestuale richiamo ad altro parametro - Sufficienza, ai fini dell?ammissibilità della questione.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 128
- legge costituzionale-Art. 9
- Costituzione-Art. 5
Rilevanza della questione - Plausibile interpretazione delle norme denunciate e sufficiente descrizione delle fattispecie all?esame del giudice 'a quo' - Reiezione delle eccezioni di inammissibilità su assunto contrario.
Ambiente (tutela dell?) - Piani paesistici - Arcipelago delle isole eolie - Piano territoriale paesistico - Procedura di elaborazione e approvazione - Mancata previsione di adeguata partecipazione degli enti locali interessati - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 149
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 5
- Costituzione-Art. 118
- Costituzione-Art. 128
- legge costituzionale-Art.
Regione siciliana - Procedimento amministrativo - Disciplina della partecipazione degli enti interessati - Inapplicabilità con riguardo all?attività di pianificazione - Prospettata lesione dell?autonomia comunale in materia di pianificazione urbanistica - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- legge della Regione siciliana-Art. 14