Pronuncia 233/2003

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Riccardo CHIEPPA; Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2059 del codice civile, promosso con ordinanza del 20 giugno 2002 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Manetti Luciano ed altri contro Ingretolli Daniela ed altri, iscritta al n. 60 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 2003. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 7 maggio 2003 il Giudice relatore Annibale Marini.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 del codice civile sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe; dichiara inammissibile l'ulteriore questione di legittimità costituzionale della medesima norma, sollevata dallo stesso rimettente in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 2003. F.to: Riccardo CHIEPPA, Presidente Annibale MARINI, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2003. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Annibale Marini

Data deposito: Fri Jul 11 2003 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CHIEPPA

Caricamento annuncio...

Massime

Questioni oggetto del giudizio - Proposizione in via principale e in via subordinata - Ordine di trattazione - Inversione.

Una corretta valutazione del rapporto di pregiudizialità tra due questioni di legittimità costituzionale qualificate nell’ordinanza di rimessione, rispettivamente, come principale e subordinata induce ad invertire l’ordine di trattazione seguito dal rimettente, individuando come logicamente preliminare, e prioritariamente esaminanda, la questione proposta in via subordinata.

Responsabilità civile - Risarcimento di danni non patrimoniali - Ritenuta esclusione nel caso in cui la responsabilità dell’autore del fatto illecito venga affermata in base ad una presunzione di legge - Limitazione di un mezzo di prova tipico del processo civile - Conseguente irragionevole contrasto con il principio di parità delle giurisdizioni, civile e penale - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.

L’art. 2059 del codice civile deve essere interpretato nel senso che il danno non patrimoniale, in quanto riferito ad una astratta fattispecie di reato – stante il principio di parità delle giurisdizioni, definitivamente consacrato nell’art. 75 del codice di procedura penale – è risarcibile anche nell’ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell’autore del fatto risulti da una presunzione di legge. Non è pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione sulla base di un’opposta interpretazione.

Parametri costituzionali

Responsabilità civile - Risarcimento di danni non patrimoniali - Limitazione ai soli casi stabiliti dalla legge - Difetto di rilevanza della questione - Inammissibilità.

E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2059 del codice civile, sollevata in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione, in quanto prevederebbe una irragionevole limitazione della risarcibilità del danno non patrimoniale ai soli casi preveduti dalla legge. Il superamento del dubbio di legittimità costituzionale conseguente ad una lettura della norma contraria a quella prospettata dal rimettente rende, infatti, concretamente possibile, nel giudizio principale, la tutela risarcitoria dei danneggiati e, perciò, priva di rilevanza la relativa questione.