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Pronuncia 303/2003

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Riccardo CHIEPPA; Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi da 1 a 12 e 14, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive); dell'art. 13, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 11, della legge 1° agosto 2002, n. 166, (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti); degli articoli da 1 a 11, 13 e da 15 a 20 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale); del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198 (Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443) ed allegati A, B, C e D dello stesso decreto legislativo n. 198 del 2002; promossi con ricorsi: della Regione Marche, notificati il 22 febbraio, il 25 ottobre e il 12 novembre 2002, depositati il 28 febbraio, il 31 ottobre e il 18 novembre 2002, rispettivamente iscritti ai numeri 9, 81 e 86 del registro ricorsi 2002; della Regione Toscana, notificati il 22 febbraio, il 1° e il 24 ottobre, e l'11 novembre 2002, depositati il 1° marzo, il 9 e il 30 ottobre, e il 16 novembre 2002, rispettivamente iscritti ai numeri 11, 68, 79 e 85 del registro ricorsi 2002; della Regione Umbria, notificati il 22 febbraio e l'11 novembre 2002, depositati il 4 marzo e il 19 novembre 2002, rispettivamente iscritti ai numeri 13 e 89 del registro ricorsi 2002; della Provincia autonoma di Trento, notificati il 22 febbraio e il 25 ottobre 2002, depositati il 4 marzo e il 5 novembre 2002, rispettivamente iscritti ai numeri 14 e 83 del registro ricorsi 2002; della Regione Emilia-Romagna, notificati il 23 febbraio e il 12 novembre 2002, depositati il 5 marzo e il 19 novembre 2002, rispettivamente iscritti ai numeri 15 e 88 del registro ricorsi 2002; della Provincia autonoma di Bolzano, notificato il 25 ottobre 2002, depositato il 31 successivo ed iscritto al n. 80 del registro ricorsi 2002; della Regione Campania, notificato il 12 novembre 2002, depositato il 16 successivo ed iscritto al n. 84 del registro ricorsi 2002; della Regione Basilicata, notificato il 12 novembre 2002, depositato il 19 successivo ed iscritto al n. 87 del registro ricorsi 2002; della Regione Lombardia, notificato il 12 novembre 2002, depositato il 21 successivo ed iscritto al n. 90 del registro ricorsi 2002; e del Comune di Vercelli, notificato il 12 novembre 2002, depositato il 21 successivo ed iscritto al n. 91 del registro ricorsi 2002. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché gli atti di intervento dell'Associazione Italia Nostra-Onlus ed altre, della Società Wind Telecomunicazioni s.p.a., della Vodafone Omnitel s.p.a., della Società H3G s.p.a., della T.I.M. s.p.a. - Telecom Italia Mobile e dei Comuni di Pontecurone, Monte Porzio Catone, Roma, Polignano a Mare, Mantova e del Coordinamento delle associazioni consumatori (CODACONS); udito nell'udienza pubblica del 25 marzo 2003 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte; uditi gli avvocati Stefano Grassi per la Regione Marche; Vito Vacchi, Lucia Bora e Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana; Giandomenico Falcon e Maurizio Pedetta per la Regione Umbria; Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Provincia autonoma di Trento; Giandomenico Falcon, Luigi Manzi e Fabio Dani per la Regione Emilia-Romagna; Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano; Beniamino Caravita di Toritto e Massimo Luciani per la Regione Lombardia; Vincenzo Cocozza per la Regione Campania; Antonino Cimellaro e Carlo Rienzi per il Comune di Vercelli; Corrado V. Giuliano per l'Associazione Italia Nostra-Onlus ed altre; Beniamino Caravita di Toritto e Vittorio D. Gesmundo per la Società Wind Telecomunicazioni s.p.a.; Marco Sica e Mario Libertini per la Vodafone Omnitel s.p.a.; Nicolò Zanon per la Società H3G s.p.a.; Giuseppe De Vergottini, Mario Sanino e Carlo Malinconico per la T.I.M. s.p.a. - Telecom Italia Mobile; Antonino Cimellaro e Carlo Rienzi per il Comune di Pontecurone; Antonino Cimellaro per i Comuni di Monte Porzio Catone e Mantova; Sebastiano Capotorto per il Comune di Roma; Vito Aurelio Pappalepore per il Comune di Polignano a Mare; Carlo Rienzi per il CODACONS; e l'avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3, ultimo periodo, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive); 2) dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3-bis, della medesima legge, introdotto dall'articolo 13, comma 6, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti); 3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sollevate, in riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e agli articoli 117 e 118 della Costituzione, dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe; 4) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sollevate, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione dalla Regione Marche e, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalle Regioni Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe; 5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, come sostituito dall'articolo 13, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe; 6) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) e o), della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sollevate, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Marche e, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalle Regioni Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe; 7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera g), della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sollevata, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, dalle Regioni Umbria ed Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe; 8) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera n), della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sollevata, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, dalle Regioni Umbria ed Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe; 9) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 21 dicembre 2001, n. 443, come sostituito dall'articolo 13, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe; 10) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sollevate, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Marche e, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalle Regioni Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe; 11) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 5, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sollevata, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Marche, con il ricorso indicato in epigrafe; 12) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sollevate, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalle Regioni Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe; 13) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, introdotto dall'articolo 13, comma 4, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe; 14) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 1 e 11, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe; 15) dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 15, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale); 16) dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nella parte in cui, per le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, non prevede che la commissione speciale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) sia integrata da componenti designati dalle Regioni o Province autonome interessate; 17) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3, 4, 13 e 15 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevate, in riferimento agli articoli 76, 117, 118 e 120 della Costituzione e agli articoli 8, primo comma, numeri 5, 6, 9 , 11, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, e 24; 9, primo comma, numeri 8, 9 e 10; e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, agli articoli 19, 20 e 21 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 e all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe; 18) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe; 19) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevata, in riferimento agli articoli 8, primo comma, numeri 5, 6, 9 , 11, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, e 24; 9, primo comma, numeri 8, 9 e 10; e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe; 20) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevata, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalle Regioni Marche e Toscana, con i ricorsi indicati in epigrafe; 21) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevate, in riferimento agli articoli 76, 117, commi terzo, quarto e sesto, e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana, in riferimento agli articoli 117, commi terzo quarto e sesto, e 118 della Costituzione, dalla Regione Marche, in riferimento agli articoli 8, primo comma, numeri 5, 6, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, e 24; 9, primo comma, numeri 8, 9 e 10; e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e agli articoli 19 e 20 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, dalla Provincia autonoma di Bolzano, con i ricorsi indicati in epigrafe; 22) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7; 3, commi 4, 5, 6, e 9; e 13, commi 5 e 15, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevate, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e agli articoli 8, primo comma, numeri 5, 6, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, e 24; 9, primo comma, numeri 8, 9 e 10; e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe; 23) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, commi 2, 3, 4 e 5, sollevate, in riferimento agli articoli 8, primo comma, numeri 5, 6, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, e 24; 9, primo comma, numeri 8, 9 e 10; e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe; 24) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevate, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Toscana e Marche, con i ricorsi indicati in epigrafe; 25) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevate, in riferimento agli articoli 117, 118 e 120 della Costituzione, dalla Regione Toscana, e, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Marche, con i ricorsi indicati in epigrafe; 26) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevate, in riferimento agli articoli 117 della Costituzione, dalle Regioni Toscana e Marche, con i ricorsi indicati in epigrafe; 27) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevata, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, in relazione all'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe; 28) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 6 e 9, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevate, in riferimento agli articoli 114, commi primo e secondo, 117, commi terzo, quarto e sesto, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, dalle Regioni Toscana e Marche, con i ricorsi indicati in epigrafe; 29) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4, comma 5, e 13 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevate, in riferimento agli articoli 114, commi primo e secondo, 117, commi terzo, quarto e sesto, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, dalle Regioni Toscana e Marche, con i ricorsi indicati in epigrafe; 30) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevate, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalle Regioni Toscana e Marche, con i ricorsi indicati in epigrafe; 31) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevata, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe; 32) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevata, in riferimento agli articoli 76 e 117 della Costituzione, dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe; 33) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 16 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe; 34) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 17, 18, 19, commi 1 e 3, e 20 del decreto legislativo 19 agosto 2002, n. 190, sollevate, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalle Regioni Toscana e Marche, con i ricorsi indicati in epigrafe; 35) dichiara la illegittimità costituzionale del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198 (Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443); 36) dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Comune di Vercelli "per sollevare questione di legittimità costituzionale e conflitto di attribuzione" avverso il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 settembre 2003. F.to: Riccardo CHIEPPA, Presidente Carlo MEZZANOTTE, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria l'1 ottobre 2003. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Carlo Mezzanotte

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CHIEPPA

Massime

Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Procedimento per l?individuazione, la localizzazione e la realizzazione - Programma del governo inserito nel documento di programmazione economico-finanziaria - Ricorso della provincia autonoma di trento - Lamentata lesione della potestà legislativa spettante alla provincia - Mancata individuazione delle competenze lese - Inammissibilità delle questioni.

E' inammissibile il ricorso della Provincia autonoma di Trento, nel quale vengono censurati i commi da 1 a 4 dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Infatti la Provincia, ponendo a base del proprio ricorso la violazione di competenze più ampie rispetto a quelle statutarie, che assume derivanti dall'art. 117 Cost., aveva l'onere di individuarle nel raffronto con le competenze statutarie, che, per sua stessa ammissione, sono fatte salve dalla legge oggetto di impugnazione. - Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 1
  • legge-Art. 1, comma 2
  • legge-Art. 1, comma 3
  • legge-Art. 1, comma 4

Parametri costituzionali

Questione di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso della regione toscana - Intervento 'ad adiuvandum' dell?associazione italia nostra-onlus, di legambiente-onlus, dell?associazione italiana per 'world wide fund for nature' (wwf)-onlus - Inammissibilità.

E' inammissibile, nei giudizi di legittimità costituzionale in via di azione, l'intervento 'ad adiuvandum' di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui esercizio è oggetto di contestazione. - Orientamento consolidato. V. citate sentenze n. 49/2003, n. 533/2002, n. 510/2002, n. 382/1999. - Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.

Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Procedimento per l?individuazione, la localizzazione e la realizzazione - Programma del governo inserito nel documento di programmazione economico-finanziaria - Ricorsi delle regioni marche, toscana, umbria ed emilia-romagna - Lamentata lesione della potestà legislativa spettante alle regioni nonché violazione dei principî di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza e dell?autonomia finanziaria regionale per l?esercizio delle funzioni amministrative - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.

La legge statale che, in virtù dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza di cui all'art. 118, primo comma, Cost., attribuisce allo Stato funzioni amministrative regionali, è anche abilitata, in ossequio ai canoni fondanti dello Stato di diritto, a organizzare e regolare le funzioni medesime al fine di renderne l'esercizio permanentemente raffrontabile a un parametro legale, sempre che - beninteso - la deroga al normale riparto delle competenze legislative contenute nel Titolo V, si fondi su una valutazione dell'interesse pubblico sottostante, proporzionata e ragionevole e sia oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata. Non è, pertanto, fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, nel testo sostituito dall'art. 13, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata per la assunta lesione delle competenze stabilite nell'art. 117 Cost., nella parte in cui definisce il procedimento da seguire per l'individuazione, la localizzazione e la realizzazione delle infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. - Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 1
  • legge-Art. 13, comma 3

Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Delega al governo per la definizione di un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione - Ricorsi delle regioni toscana, marche, emilia-romagna, umbria - Lamentata lesione della potestà legislativa spettante alla regione - Formulazione generica delle censure in relazione ad una disciplina particolarmente complessa ed insistente su una pluralità di materie - Inammissibilità delle questioni.

Sono inammissibili le censure formulate nei confronti dell'art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sull'assunto che i principi e criteri direttivi stabiliti per l'emanazione del decreto legislativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi del comma 1, detterebbero una disciplina compiuta e di dettaglio, lesiva delle competenze regionali. Infatti le censure sono formulate genericamente in presenza di una disciplina particolarmente complessa che insiste su una pluralità di materie, tra loro intrecciate, ascrivibili non solo alla potestà legislativa concorrente ma anche a quella esclusiva dello Stato. - Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 2
  • legge-Art. 1, comma 2
  • legge-Art. 1, comma 2
  • legge-Art. 1, comma 2
  • legge-Art. 1, comma 2
  • legge-Art. 1, comma 2
  • legge-Art. 1, comma 2
  • legge-Art. 1, comma 2
  • legge-Art. 1, comma 2
  • legge-Art. 1, comma 2
  • legge-Art. 1, comma 2
  • legge-Art. 1, comma 2
  • legge-Art. 1, comma 2

Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Delega al governo per la definizione di un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione - Ricorsi delle regioni umbria ed emilia-romagna - Normativa europea in tema di evidenza pubblica - Ritenuto obbligo di osservanza nel solo caso in cui l?opera sia realizzata prevalentemente con fondi pubblici - Lamentato contrasto con l?ordinamento comunitario - Non fondatezza della questione.

La delega al Governo perchè siano adottate procedure di aggiudicazione anche derogatorie rispetto alla legge n. 109 del 1992 quando non si tratti di opere realizzate prevalentemente con fondi pubblici, non autorizza il Governo ad adottare una disciplina per l'aggiudicazione in appalto di opere realizzate con prevalenti fondi privati in violazione del diritto comunitario. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera g) della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui circoscriverebbe l'obbligo per il soggetto aggiudicatore di rispettare la normativa europea in tema di evidenza pubblica solo nel caso in cui l'opera sia realizzata prevalentemente con fondi pubblici. - Sull'orientamento secondo cui il valore costituzionale della certezza e della chiarezza normativa deve fare aggio su ogni altra considerazione, v. citate sentenze n. 85/1999, n. 94/1995 e n. 384/1994. - Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 2

Parametri costituzionali

Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Delega al governo per la definizione di un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione - Ricorsi delle regioni umbria ed emilia-romagna - Restrizione della tutela cautelare al pagamento di una provvisionale per tutti gli interessi patrimoniali - Lamentato contrasto con l?ordinamento comunitario - Difetto di interesse - Inammissibilità della questione.

E' inammissibile per difetto di interesse la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera n), della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sollevata, per contrasto con la normativa comunitaria, nella parte in cui ridurrebbe la tutela cautelare, per tutti gli "interessi patrimoniali", al "pagamento di una provvisionale". Infatti la questione evoca un contrasto col diritto comunitario senza dedurre l'esistenza di una lesione delle attribuzioni regionali, e inoltre investe una disposizione che concerne la tutela giurisdizionale di terzi e non riguarda quindi materie di competenza legislativa delle Regioni. - Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 2

Parametri costituzionali

Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Delega al governo per la definizione di un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione - Ricorso della regione toscana - Approvazione dei progetti demandata al cipe, integrato dai presidenti delle regioni interessate - Lamentata lesione delle attribuzioni delle regioni, asseritamene relegate ad un ruolo consultivo, nonché violazione delle attribuzioni delle regioni in materia di porti e valorizzazione dei beni ambientali - Non fondatezza della questione.

Il ruolo delle Regioni e Province autonome chiamate ad integrare la composizione del CIPE per l'approvazione dei progetti preliminari e definitivi delle opere individuate nel programma delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi, non è meramente consultivo, giacchè queste, attraverso i propri rappresentanti, sono a pieno titolo componenti dell'organo e partecipano direttamente alla formazione della sua volontà deliberativa, e inoltre sulla localizzazione dell'opera è prevista l'intesa con la Regione o la Provincia autonoma interessata. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera c) della legge 21 dicembre 2001, n. 443, come sostituito dall'art. 13, comma 5, della legge n. 166 del 2002, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., in quanto non sarebbero garantite le attribuzioni delle Regioni. - Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 2
  • legge-Art. 13, comma 5

Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Delega al governo per la definizione del quadro normativo per la realizzazione - Ricorsi delle regioni campania, toscana, marche, basilicata, emilia-romagna, umbria, lombardia, e delle province autonome di trento e bolzano - Attribuzione al governo del potere di integrare e modificare il regolamento di cui al d.p.r. n. 554 del 1999 - Inidoneità dei regolamenti governativi adottati in delegificazione a disciplinare materie di competenza regionale - Illegittimità costituzionale.

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 3, ultimo periodo, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, nella parte in cui autorizza il Governo a integrare e modificare il regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici n. 109 del 1994, adottato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. Infatti è inibito ai regolamenti governativi adottati in delegificazione disciplinare materie di competenza regionale, trattandosi di fonti tra le quali non vi sono rapporti di gerarchia, ma di separazione di competenza. - Sul principio, già affermato con riguardo al quadro costituzionale anteriore all'entrata in vigore della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, v. citate sentenze n. 333/1995, n. 482/1995, n. 22/2003 e n. 302/2003. - Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 3

Parametri costituzionali

Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Decreti legislativi per la definizione del quadro normativo per la realizzazione - Ricorso della regione toscana - Procedura alternativa per l?approvazione dei progetti definitivi, disposta con decreto del presidente del consiglio dei ministri - Lesione delle attribuzioni delle regioni, cui viene riservato un ruolo meramente consultivo - Illegittimità costituzionale.

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 3-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, introdotto dall'art. 13, comma 6, della legge 1° agosto 2002, n. 166, nella parte in cui consente che l'approvazione dei progetti definitivi delle opere individuate nel programma governativo avvenga, in alternativa alla procedura ordinaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIPE integrato dai Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate. Infatti dalla degradazione della posizione del CIPE da organo di amministrazione attiva (nel procedimento ordinario) ad organo che svolge funzioni preparatorie, discende che la partecipazione in esso non costituisce più una garanzia sufficiente per le Regioni. - Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 3
  • legge-Art. 13, comma 6

Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Delega al governo per l?emanazione di decreti legislativi recanti l?approvazione definitiva di specifici progetti di infrastrutture strategiche - Ricorsi delle regioni toscana, marche, emilia-romagna, umbria - Asserita potestà legislativa residuale delle regioni e mancanza assoluta di competenza dello stato - Non fondatezza della questione.

La delega al Governo, contenuta nel comma 4 dell'art. 1, della legge n. 443 del 2001, per l'emanazione di uno o più decreti legislativi recanti l'approvazione definitiva di specifici progetti di infrastrutture strategiche, individuati secondo le procedure previste dalla stessa legge, concerne materie di competenza concorrente o esclusiva dello Stato e non investe potestà residuali, né tra queste ultime possono ritenersi compresi i lavori pubblici. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sollevata, in riferimento agli artt. 118 e 119 Cost., sull'assunto che si verserebbe in materia di potestà legislativa residuale nella quale lo Stato sarebbe radicalmente privo di competenza. - Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 4