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Pronuncia 367/2004

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Valerio ONIDA; Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 206 del codice penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma con ordinanza del 13 ottobre 2003, iscritta al n. 1040 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 2003. Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 2004 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 206 del codice penale (Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza), nella parte in cui non consente al giudice di disporre, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una misura di sicurezza non detentiva, prevista dalla legge, idonea ad assicurare alla persona inferma di mente cure adeguate e a contenere la sua pericolosità sociale. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2004. F.to: Valerio ONIDA, Presidente Guido NEPPI MODONA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 29 novembre 2004. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Guido Neppi Modona

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: ONIDA

Massime

Processo penale - Misure di sicurezza - Applicazione provvisoria in fase cautelare - Soggetto infermo di mente - Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario - Sostituzione con la misura non detentiva della libertà vigilata - Esclusione - Automatismo privo di ragionevolezza con lesione del diritto alla salute - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.

E? costituzionalmente illegittimo l?art. 206 del codice penale, nella parte in cui non consente al giudice di disporre, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una misura di sicurezza non detentiva, prevista dalla legge, idonea ad assicurare alla persona inferma di mente cure adeguate e a contenere la sua pericolosità sociale. La Corte ha già avuto modo di affermare che ?l?automatismo di una misura segregante e totale, come il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, imposta pur quando essa appaia in concreto inadatta, infrange l?equilibrio costituzionalmente necessario e viola esigenze essenziali di protezione dei diritti della persona?. Tali argomentazioni attagliano a maggior ragione alla disciplina dell?applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, che si pone in una fase processuale in cui ? alla luce della non definitività degli accertamenti sul fatto ? assume rilievo particolare l?esigenza di predisporre forme di cura e cautele adeguate e proporzionate al caso concreto, mediante interventi caratterizzati da flessibilità e discrezionalità, incompatibili con l?automatismo che caratterizza la disposizione censurata. - V. sentenze citate n. 253/2003 e n. 228/1999 e ordinanza n. 88/2001.