Pronuncia 481/2005

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Annibale MARINI; Giudici: Franco BILE, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2409, 2476, comma terzo, 2477, comma quarto, del codice civile promossi con ordinanze del 5 novembre 2004 dalla Corte d'appello di Trieste, nel procedimento civile vertente tra Grassotto 2 s.r.l. e Battiston Stefano ed altri, e del 4 febbraio 2005 dal Tribunale ordinario di Cagliari, nel procedimento civile vertente tra Puddu Nella e Borea Balestre s.r.l., iscritte ai nn. 51 e 230 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 8 e 18, prima serie speciale, dell'anno 2005. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 30 novembre 2005 il Giudice relatore Romano Vaccarella.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2409, 2476, comma terzo, e 2477, comma quarto, del codice civile sollevate, in riferimento agli articoli 76 e 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trieste e dal Tribunale ordinario di Cagliari con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005. F.to: Annibale MARINI, Presidente Romano VACCARELLA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2005. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Romano Vaccarella

Data deposito: Thu Dec 29 2005 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: MARINI

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Massime

SENT. 481/05. SOCIETÀ - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - REGIME DEI CONTROLLI INTRODOTTO DAL D.LGS. N. 6/2003 - PROCEDURA PREVISTA DALL’ART. 2409 COD. CIV. IN CASO DI GRAVI IRREGOLARITÀ NELLA GESTIONE - ESCLUSIONE OVVERO POSSIBILITÀ DI ATTIVAZIONE SOLO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE MA NON ANCHE DEI SOCI - DENUNCIATO ECCESSO DI DELEGA PER CONTRASTO CON I PRINCIPI E I CRITERI DIRETTIVI DELLA LEGGE N. 366/2001 - LAMENTATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AI SOCI DELLA SOCIETÀ PER AZIONI, NONCHÉ RISPETTO AI SINDACI DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2409, 2476, comma terzo, e 2477, comma quarto, del codice civile, censurati, in riferimento agli artt. 76 e 3 della Costituzione, laddove escludono ovvero limitano l’ammissibilità del ricorso alla procedura del controllo giudiziario ex art. 2409 cod.civ. sulla gestione delle società a responsabilità limitata. Nessun eccesso di delega è, infatti, rinvenibile, dal momento che la legge di delega 3 ottobre 2001, n. 366 fa esplicito riferimento al controllo giudiziario esclusivamente nelle norme dedicate alle società per azioni ed alle cooperative e non può essere condivisa la tesi dei rimettenti secondo i quali il silenzio serbato in tema di società a responsabilità limitata dovrebbe essere inteso come volontà di ribadire l’applicabilità ad esse dell’art. 2409 cod.civ.: tale tesi, infatti, trascura l’art. 2, lettera f), che fissa il principio generale per cui le società a responsabilità limitata e le società per azioni devono costituire due modelli distinti, principio cui fa da corollario la previsione, per le prime, di un autonomo ed organico complesso di norme ed una impostazione della disciplina radicalmente divergente da quella adottata dal codice civile. La mancata previsione dell’applicabilità dell’art. 2409 cod. civ. alle società a responsabilità limitata non viola l’art. 76 Cost., poiché i principi della legge di delegazione debbono essere letti sia tenendo conto delle finalità ispiratrici della delega, sia verificando, nel silenzio del legislatore delegante sullo specifico tema, che le scelte operate dal legislatore delegato non siano in contrasto con gli indirizzi generali della stessa legge-delega. In tal senso, è priva di fondamento anche la censura rivolta nei confronti dell’art. 2476 cod. civ. che, secondo i rimettenti, ampliando i poteri di indagine e reazione del socio nei confronti di chi gestisce la società, avrebbe conseguito per altra via la stessa intensità di tutela garantita dall’art. 2409 cod. civ., dal momento che, sempre alla luce delle finalità che la legge di delegazione si prefigge, la norma censurata si presta ad un’interpretazione meno riduttiva di quella prospettata. Infondata è, altresì, la censura di illegittimità per contrasto con l’art. 3 Cost., dal momento che la lamentata disparità di trattamento fra i soci di una società a responsabilità limitata e i soci di una società per azioni non sussiste, essendo diverse le situazioni soggettive degli uni e degli altri. Infine, infondata è anche la censura rivolta, per contrasto con l’art. 3 Cost., nei confronti dell’art. 2477, comma quarto, cod. civ., nella parte in cui discrimina fra sindaci e soci quanto alla legittimazione alla denuncia al tribunale ex art. 2409 cod. civ., dal momento che la fondatezza presupporrebbe la sostanziale assimilabilità di soci e sindaci. - Sulla necessità che i principi e i criteri direttivi della legge di delegazione siano interpretati sia tenendo conto delle finalità ispiratrici della delega, sia verificando, nel silenzio del legislatore delegante sullo specifico tema, che le scelte operate dal legislatore delegato non siano in contrasto con gli indirizzi generali della stessa legge-delega v., citate, sent. n. 228 del 2005, n. 308 del 2002 e ord. n. 248 del 2004. - Le sentt. n. 213 del 2005, n. 425 del 2000 e n. 15 del 1999, citate, hanno affermato che occorre tenere conto delle finalità che, attraverso i principi ed i criteri enunciati, la legge delega si prefigge con il complessivo contesto delle norme da essa poste e tener conto che alle norme delegate va assegnato il significato compatibile con quei principi e criteri.