Pronuncia 41/2006

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Annibale MARINI; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38 del codice di procedura civile, in combinato disposto con l'art. 102 del medesimo codice, promosso con ordinanza del 31 maggio 2004 dal Tribunale ordinario di Napoli, nel procedimento civile vertente tra Mario Vernieri ed altri, e Muscariello Raffaele di Muscariello Antonio e Gerardo Corno D'Oro s.n.c. ed altri, iscritta al n. 71 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 2005. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 2005 il Giudice relatore Romano Vaccarella.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 38 e 102 del codice di procedura civile, nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2006. F.to: Annibale MARINI, Presidente Romano VACCARELLA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria l'8 febbraio 2006. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Romano Vaccarella

Data deposito: Wed Feb 08 2006 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: MARINI

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Massime

SENT. 41/06. PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO PASSIVO NECESSARIO - COMPETENZA TERRITORIALE DEROGABILE - ACCORDO DI DEROGA IN CORSO DI CAUSA - ECCEZIONE PROPOSTA DA UNO SOLO DEI CONVENUTI PER RISTABILIRE IL FORO LEGALE - INEFFICACIA - LESIONE DEL PRECETTO PER CUI "NESSUNO PUÒ ESSERE DISTOLTO DAL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE" - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

E' costituzionalmente illegittimo il combinato disposto degli articoli 38 e 102 del codice di procedura civile, nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti. Premesso che, nonostante la lettera degli artt. 38 e 102 cod. proc. civ. non la imponga, l'interpretazione assolutamente dominante e consolidata nella giurisprudenza della Corte di cassazione è nel senso che l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile sollevata non da tutti i convenuti costituiti in causa inscindibile, è priva di efficacia, e premesso che alla nozione del giudice naturale precostituito per legge non è affatto estranea «la ripartizione della competenza territoriale tra giudici, dettata da normativa nel tempo anteriore alla istituzione del giudizio», il conflitto tra il convenuto litisconsorte che, proponendo l'eccezione, invoca la competenza del giudice naturale precostituito per legge e il convenuto litisconsorte che, viceversa, non si oppone a che il giudizio si svolga davanti ad un giudice individuato difformemente da quanto previsto dalla legge, non può risolversi, attraendo l'unitario giudizio, altrimenti che a favore del foro legale, dal quale non può essere distolto il convenuto che con la sua eccezione lo invochi, giacché costituisce palese violazione del precetto per cui «nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge» ritenere inefficace l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile, per ciò solo che essa è sollevata da taluno soltanto dei litisconsorti convenuti in causa inscindibile. - Sulla riconducibilità al principio del giudice naturale della ripartizione della competenza territoriale tra giudici, v. le citate sentenze n. 251/1986 e n. 410/2005.