Pronuncia 182/2007

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33-bis, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 5 maggio 2005 dal Tribunale di Mantova, iscritta al n. 482 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 2005. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 4 giugno 2007 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33-bis, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, sollevata dal Tribunale di Mantova, in riferimento agli articoli 3 e 25 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2007. F.to: Franco BILE, Presidente Gaetano SILVESTRI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 12 giugno 2007. Il Cancelliere F.to: MILANA

Relatore: Gaetano Silvestri

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: BILE

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Massime

Processo penale - Competenza e giurisdizione - Reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato - Attribuzione alla competenza del giudice in composizione collegiale - Lamentata irragionevole disparità di trattamento rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640-'bis' cod. pen., di competenza monocratica, nonché violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge - Richiesta di pronuncia additiva per mere esigenze di coerenza sistematica e simmetria del trattamento processuale delle due fattispecie - Intervento precluso alla Corte - Inammissibilità della questione.

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33- bis , comma 1, lettera b) , cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., nella parte in cui non comprende tra le esclusioni dalla competenza collegiale il reato di indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato ex art. 316- ter cod. pen.. Infatti, la richiesta di trasferire, mediante una pronuncia additiva, la cognizione di tale reato dal tribunale in composizione collegiale a quello in composizione monocratica è basata sulla ritenuta anomalia sistematica della collocazione dell'art. 316- ter nel corpo del codice penale, però il tribunale rimettente non spiega quali principi costituzionalmente protetti sarebbero lesi per effetto di tale asimmetria, e non è compito della Corte procedere ad aggiustamenti delle norme processuali per mere esigenze di coerenza sistematica, senza che si possano rilevare lesioni di diritti costituzionalmente tutelati.