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Pronuncia 272/2007

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 30 marzo 2006 dalla Corte dei conti  sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, nel giudizio di responsabilità amministrativa promosso dal Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia nei confronti di Facchini Carlo, iscritta al n. 170 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 24, prima serie speciale, dell'anno 2006. Visto l'atto di costituzione di Facchini Carlo; udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 2007 il Giudice relatore Paolo Maddalena; udito l'avvocato Mario Viviani per Facchini Carlo.

Dispositivo

per questi motivi La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento all'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti  sezione giurisdizionale per la Lombardia con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 4 luglio 2007. F.to: Franco BILE, Presidente Paolo MADDALENA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2007. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Paolo Maddalena

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: BILE

Massime

Responsabilità amministrativa e contabile - Giudizio di responsabilità per danno erariale innanzi alla Corte dei conti - Sospensione, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, costituente «diritto vivente», in caso di sentenza penale di primo grado che abbia pronunciato anche sulla domanda risarcitoria proposta dall'amministrazione costituitasi parte civile - Denunciata lesione della giurisdizione della Corte dei conti - Eccezione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta irrilevanza, atteso il passaggio in giudicato della sentenza penale relativa al medesimo fatto, statuente pure sugli effetti civili - Reiezione.

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 3, cod. proc. pen., censurato, in riferimento all'art. 103, secondo comma, Cost., nella parte in cui, applicato in conformità all'indirizzo interpretativo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione in ordine ai rapporti fra giudizi di competenza del giudice ordinario e quelli devoluti al giudice contabile, comporterebbe la sospensione del processo contabile instaurato dopo la sentenza di primo grado che abbia pronunciato sulla domanda civile proposta dall'amministrazione, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per sopravvenuta irrilevanza della questione, essendo ormai passata in giudicato la sentenza penale relativa al medesimo fatto, statuente pure sugli effetti civili, ed essendo, perciò, venuta meno ogni possibilità di sospensione: infatti, sono irrilevanti i successivi sviluppi del giudizio a quo , dopo una valida introduzione del giudizio di costituzionalità.

Parametri costituzionali

Responsabilità amministrativa e contabile - Giudizio di responsabilità per danno erariale innanzi alla Corte dei conti - Sospensione, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, costituente «diritto vivente», in caso di sentenza penale di primo grado che abbia pronunciato anche sulla domanda risarcitoria proposta dall'amministrazione costituitasi parte civile - Denunciata lesione della giurisdizione della Corte dei conti - Eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di rilevanza sull'assunto dell'avvenuta prescrizione dell'azione di responsabilità erariale - Reiezione.

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 3, cod. proc. pen., censurato, in riferimento all'art. 103, secondo comma, Cost., nella parte in cui, applicato in conformità all'indirizzo interpretativo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione in ordine ai rapporti fra giudizi di competenza del giudice ordinario e quelli devoluti al giudice contabile, comporterebbe la sospensione del processo contabile instaurato dopo la sentenza di primo grado che abbia pronunciato sulla domanda civile proposta dall'amministrazione, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per irrilevanza, perché l'azione di responsabilità erariale sarebbe prescritta: infatti, la questione sulla sospensione del giudizio per pendenza di un processo penale interferente, cui è riferita l'ordinanza di rimessione, è logicamente precedente rispetto a quella relativa alla prescrizione del diritto. - Spetta comunque al giudice rimettente la individuazione dell'ordine logico delle questioni sottoposte al suo giudizio: sul punto v., citata, ex multis , sentenza n. 100/1993.

Parametri costituzionali

Responsabilità amministrativa e contabile - Giudizio di responsabilità per danno erariale innanzi alla Corte dei conti - Sospensione, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, costituente «diritto vivente», in caso di sentenza penale di primo grado che abbia pronunciato anche sulla domanda risarcitoria proposta dall'amministrazione costituitasi parte civile - Denunciata lesione della giurisdizione della Corte dei conti - Questione meramente interpretativa, fondata su erronea lettura della disposizione censurata - Inammissibilità.

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 3, cod. proc. pen., censurato, in riferimento all'art. 103, secondo comma, Cost., nella parte in cui, applicato in conformità all'indirizzo interpretativo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione in ordine ai rapporti fra giudizi di competenza del giudice ordinario e quelli devoluti al giudice contabile, comporterebbe la sospensione del processo contabile instaurato dopo la sentenza di primo grado che abbia pronunciato sulla domanda civile proposta dall'amministrazione. Infatti, il rimettente, sulla base di una assimilazione del giudizio contabile a quello civile, che fa derivare dal "diritto vivente" della Corte di cassazione, ritiene che il giudizio contabile debba essere sospeso in caso di pronuncia del giudice penale anche sugli effetti civili del reato, ma tale tesi è fondata su un'erronea interpretazione della disposizione censurata, poiché l'art. 75, comma 3, cod. proc. pen. collega l'effetto sospensivo del giudizio civile non alla circostanza che la decisione verta anche sugli effetti civili, ma alla proposizione dell'azione civile, alternativamente, dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado, indipendentemente dal fatto che statuisca o meno sugli effetti civili. Pertanto il rimettente censura una norma non enucleabile da quella dettata dalla disposizione impugnata e trascura di considerare che non solo non sussiste un "diritto vivente" nel senso della sospensione del processo contabile ma, anzi, sussistono diverse posizioni della Corte dei conti che escludono la riferibilità all'ambito di cognizione della Corte dei conti dell'art. 75 cod. proc. pen..

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