About

Pronuncia 75/2009

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 384, secondo comma, del codice penale promosso dal Tribunale di Biella nel procedimento penale a carico di M.M. con ordinanza del 7 febbraio 2007 iscritta al n. 523 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2007. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2009 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 384, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede l'esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi non avrebbe potuto essere obbligato a renderle o comunque a rispondere in quanto persona indagata per reato probatoriamente collegato  a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), codice di procedura penale  a quello, commesso da altri, cui le dichiarazioni stesse si riferiscono. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2009. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Alessandro CRISCUOLO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2009. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Alessandro Criscuolo

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: AMIRANTE

Massime

Reati e pene - Favoreggiamento personale - False o reticenti informazioni rese alla polizia giudiziaria da chi non avrebbe potuto essere obbligato a rispondere in quanto indagato per reato probatoriamente collegato a quello, commesso da altri, cui le dichiarazioni stesse si riferiscono - Esclusione della punibilità - Mancata previsione - Irragionevole diversità di trattamento rispetto alla omogenea ipotesi delle false informazioni al pubblico ministero - Illegittimità costituzionale in parte qua.

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 384, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede l'esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni rese alla polizia giudiziaria da chi non avrebbe potuto essere obbligato a renderle o comunque a rispondere in quanto persona indagata per reato probatoriamente collegato - a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), cod. proc. pen. - a quello, realizzato da altri, cui le dichiarazioni si riferiscono. L'art. 384, secondo comma, cod. pen. contempla una causa di non punibilità a favore di chi abbia commesso, tra gli altri, i reati di falsa testimonianza o false informazioni al pubblico ministero, qualora le informazioni o la testimonianza siano state assunte in modo non legittimo o qualora si verta in un caso in cui il soggetto non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o avrebbe dovuto essere avvisato della facoltà di astenersi. La norma non si applica alle false informazioni alla polizia giudiziaria che, pur non rientrando in una specifica fattispecie criminosa, possono concorrere, con gli altri elementi previsti dalla legge, ad integrare il favoreggiamento personale ex art. 378 cod. pen.. Questa diversità di disciplina appare palesemente irragionevole, poiché tra il delitto di false informazioni al pubblico ministero e quello di favoreggiamento dichiarativo, commesso mediante false o reticenti informazioni alla polizia giudiziaria, vi è identità di condotte materiali - mendacio o reticenza - e sostanziale omogeneità del bene protetto, che consiste nella funzionalità di ciascuna fase rispetto agli scopi propri, nei quali le esigenze investigative (agli inizi del procedimento) e quelle della ricerca della verità (nella fase finale del processo) si sommano. Tale diversità di trattamento si palesa ancor più irrazionale considerando l'evoluzione normativa del sistema processuale, che ha condotto ad una sostanziale convergenza di disciplina fra le due ipotesti. - Sulla sostanziale omogeneità fra le due attività di indagine rispettivamente previste dagli artt. 351 e 362 cod. proc. pen. v., citata, sentenza n. 416/1996

Parametri costituzionali