Pronuncia 73/2010

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 507 del codice di procedura penale promosso dal Tribunale di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, nel procedimento penale a carico di C. A. con ordinanza del 21 gennaio 2009, iscritta al n. 207 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 2009. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 2010 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 507 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, dal Tribunale di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2010. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Giuseppe FRIGO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2010. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Giuseppe Frigo

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: AMIRANTE

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Massime

Processo penale - Dibattimento - Ammissione di nuove prove - Potere del giudice, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova anche in deroga al regime delle decadenze processuali e in difetto di ogni acquisizione probatoria - Denunciata violazione dei principi di terzietà e di imparzialità del giudice - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 507 cod. proc. pen., impugnato, in riferimento all'art. 111 Cost., nella parte in cui - secondo l'interpretazione accolta dalle sezioni unite della Corte di cassazione - consente al giudice di disporre l'assunzione di nuovi mezzi di prova anche quando si tratti di prove dalle quali le parti sono decadute per mancato o irrituale deposito della lista prescritta dall'art. 468 cod. proc. pen. e, a seguito di tale decadenza, sia mancata ogni acquisizione probatoria. Premesso che il potere di ammissione delle prove previsto dalla disposizione in esame può essere esercitato dal giudice sia d'ufficio che su istanza di parte; e che la fattispecie oggetto del giudizio a quo concerne prove richieste da una delle parti, sia pure non più - a causa dell'intervenuta decadenza per tardivo deposito della suddetta lista - nell'esercizio pieno del diritto alla prova di cui all'art. 190, comma 1, cod. proc. pen., quanto piuttosto in base al diverso e più restrittivo criterio dell'assoluta necessità dell'acquisizione, considerato dalla norma censurata; la denunciata violazione del principio di terzietà e di imparzialità del giudice è esclusa dal rilievo pregiudiziale che non risulta configurabile neppure una reale deroga al principio dispositivo che impone al giudice di giudicare sulla base di quanto allegato e provato dalle parti. Ugualmente infondato è l'ulteriore assunto del rimettente secondo cui sarebbe vanificata la sanzione di inammissibilità prevista dall'art. 468, comma 1, cod. proc. pen. per il mancato o irrituale deposito della lista dei testimoni (ovvero dei periti, dei consulenti tecnici o delle persone indicate nell'art. 210 cod. proc. pen.) di cui le parti intendano chiedere l'esame. Infatti, la parte decaduta ai sensi del medesimo art. 468, comma 1, rischia di vedersi comunque denegata, o ristretta, l'ammissione delle prove a suo favore: e ciò, anche nel caso in cui non vi sia stata alcuna precedente acquisizione probatoria. Sulla compatibilità degli interventi probatori officiosi del giudice con l'art. 111 Cost. (sia pure in riferimento al testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge costituzionale n. 2 del 1999), v. la citata sentenza n. 111/1993.

Parametri costituzionali