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Pronuncia 78/2010

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 405, comma 1-bis, del codice di procedura penale, aggiunto dall'art. 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), promosso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Varese nel procedimento penale a carico di V. T. ed altri, con ordinanza del 13 febbraio 2008, iscritta al n. 181 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 2009. Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 2010 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 405, comma 1-bis, del codice di procedura penale, aggiunto dall'art. 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Varese con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2010. F.to: Ugo DE SIERVO, Presidente Giuseppe FRIGO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2010. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Giuseppe Frigo

Data deposito:

Tipologia: O

Presidente: DE SIERVO

Massime

Processo penale - Chiusura delle indagini preliminari - Obbligo per il pubblico ministero di chiedere l'archiviazione anche quando la gravità indiziaria, di cui all'art. 273 cod. proc. pen., sia stata esclusa dal giudice per le indagini preliminari o dal tribunale del riesame con decisione non impugnata e senza che ad essa abbia fatto seguito un arricchimento del materiale investigativo - Mancata previsione - Denunciata violazione del principio di uguaglianza - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 405, comma 1- bis , cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 3 della legge n. 46 del 2006, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede l'obbligo per il pubblico ministero di chiedere l'archiviazione anche quando la gravità indiziaria, di cui all'art. 273 cod. proc. pen., sia stata esclusa dal giudice per le indagini preliminari o dal tribunale del riesame con decisione non impugnata e senza che ad essa abbia fatto seguito un arricchimento del materiale investigativo. Infatti, con la sentenza n. 121 del 2009, successiva all'ordinanza di rimessione, la norma de qua è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella sua interezza, con la conseguenza che la sollevata questione di costituzionalità è divenuta priva di oggetto. Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 405, comma 1- bis , cod. proc. pen., attesa l'incompatibilità della richiesta obbligata di archiviazione da esso prefigurata con gli artt. 3 e 112 Cost., v. la citata sentenza n. 121/2009. Nel senso che l'efficacia ex tunc della declaratoria di incostituzionalità della norma impugnata preclude al giudice a quo una nuova valutazione della perdurante rilevanza del quesito, valutazione che sola potrebbe giustificare la restituzione degli atti al rimettente, v., con riferimento a questioni analoghe all'attuale, la citata ordinanza n. 126/2009.

Parametri costituzionali