Pronuncia 91/2010

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205) e degli artt. 1 e 7, comma 1, lettera c) della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario), in relazione all'art. 726 del codice penale, promosso dal Giudice di pace di San Severino Marche, nel procedimento penale a carico di F.T., con ordinanza del 20 luglio 2009, iscritta al n. 270 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 2009. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 2010 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205) e degli artt. 1 e 7, comma 1, lettera c), della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario), in relazione all'art. 726 del codice penale, sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione - dal Giudice di pace di San Severino Marche con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2010. F.to: Ugo DE SIERVO, Presidente Gaetano SILVESTRI, Redattore Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2010. Il Cancelliere F.to: FRUSCELLA

Relatore: Gaetano Silvestri

Data deposito: Fri Mar 05 2010 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: DE SIERVO

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Massime

Reati e pene - Atti contrari alla pubblica decenza - Mancata abrogazione o depenalizzazione limitatamente all'ipotesi di condotta colposa - Denunciata irragionevole disparità di trattamento sanzionatorio rispetto al delitto di atti osceni, nonché asserita lesione dei principi di colpevolezza e della finalità rieducativa della pena - Contraddittorietà e carente descrizione della fattispecie concreta, con conseguente impossibilità di verifica della rilevanza - Formulazione di un petitum oscuro o, comunque, segnato dalla prospettazione di soluzioni alternative - Manifesta inammissibilità della questione.

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e degli artt. 1 e 7, comma 1, lettera c ), della legge 25 giugno 1999, n. 205, in relazione all'art. 726 cod. pen., impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non prevedono l'eliminazione o la trasformazione in illecito amministrativo degli atti contrari alla pubblica decenza, limitatamente all'ipotesi di condotta tenuta per colpa. Il rimettente ha precluso alla Corte qualunque verifica di rilevanza del quesito proposto, omettendo di descrivere la fattispecie concreta ed esprimendo valutazioni contraddittorie sul fatto contestato nel giudizio a quo . Inoltre, il petitum formulato è oscuro o, comunque, segnato dalla prospettazione di soluzioni alternative per il superamento del denunciato vizio di legittimità.

Norme citate