Pronuncia 11/2011
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della mancata presentazione al Parlamento, da parte del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del risultato del referendum (che ha approvato la proposta di distacco dei Comuni di Livinallongo del Col di Lana, Cortina d'Ampezzo e Colle Santa Lucia dalla Regione Veneto e la sua aggregazione alla Regione Trentino Alto-Adige/Südtirol), del disegno di legge di cui all'art. 132, secondo comma, della Costituzione - in ossequio all'articolo 45, comma 4, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) -, nonché della presentazione, da parte dei deputati Karl Zeller, Gianclaudio Bressa e del senatore Gianvittore Vaccari, di altrettante proposte di legge costituzionale ciascuna delle quali aventi ad oggetto «Distacco dei comuni di Cortina d'Ampezzo, di Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia dalla Regione Veneto e loro aggregazione alla Regione autonoma Trentino Alto-Adige, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione», promosso dal Comune di Colle Santa Lucia (BL) con ricorso depositato in cancelleria il 7 maggio 2010 ed iscritto al n. 4 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2010, fase di ammissibilità. Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 2010 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Comune di Colle Santa Lucia (BL) nei confronti del Consiglio dei ministri, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei Presidenti di entrambe le Camere, nonché dei deputati Karl Zeller, Gianclaudio Bressa e del senatore Gianvittore Vaccari, con ricorso depositato il 7 maggio 2010. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2011. F.to: Ugo DE SIERVO, Presidente Maria Rita SAULLE, Redattore Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 12 gennaio 2011. Il Cancelliere F.to: FRUSCELLA
Relatore: Maria Rita Saulle
Data deposito: Wed Jan 12 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: O
Presidente: DE SIERVO
Massime
Regioni - Variazioni territoriali - Distacco del Comune di Colle Santa Lucia dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Trentino Alto Adige - Mancata presentazione al Parlamento, da parte del Ministro per l'interno, a seguito del risultato del referendum che approva la proposta, del disegno di legge di variazione territoriale regionale - Presentazione di proposte di legge costituzionale d'iniziativa dei parlamentari Karl Zeller, Gianclaudio Bressa e Gianvittore Vaccari - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Comune di Colle Santa Lucia, nella persona del Sindaco 'pro tempore', nei confronti del Consiglio dei ministri, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei Presidenti di entrambe le Camere, nonché dei suddetti parlamentari - Denunciata menomazione del diritto di iniziativa alla variazione territoriale regionale e del diritto di autodeterminazione della comunità locale del comune ricorrente, nonché violazione, nella forma dell'aggravamento della procedura legislativa, dell'obbligo di cui all'art. 45, quarto comma, della legge n. 352 del 1970 - Delibazione, senza contraddittorio, dell'ammissibilità del ricorso - Mancanza dei requisiti, soggettivo ed oggettivo, necessari per l'instaurazione di un conflitto - Inammissibilità del ricorso.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 5
- Costituzione-Art. 132
- legge-Art. 45
- legge-Art. 37
- legge-Art. 37