Pronuncia 136/2011
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge 14 marzo 2005, n. 41 (Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 del Consiglio dell'Unione europea, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio nel procedimento vertente tra Carmen Manfredda, il Ministero della giustizia ed altri con ordinanza depositata il 21 giugno 2010, iscritta al n. 268 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 2010. Visti gli atti di costituzione di Carmen Manfredda, del Consiglio superiore della magistratura e di Francesco Lo Voi, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 2011 il Giudice relatore Franco Gallo; uditi gli avvocati Angelo Clarizia per Carmen Manfredda, Massimo Luciani per il Consiglio superiore della magistratura, Salvatore Pensabene Lionti per Francesco Lo Voi e l'avvocato dello Stato Enrico Arena per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1 e 2 dell'art. 2 della legge 14 marzo 2005, n. 41 (Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 del Consiglio dell'Unione europea, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità), sollevata, in riferimento agli artt. 105 e 110 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 2011. F.to: Ugo DE SIERVO, Presidente Franco GALLO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 15 aprile 2011. Il Direttore della Cancelleria F.to: MELATTI
Relatore: Franco Gallo
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: DE SIERVO
Massime
Unione europea - Attuazione della decisione istitutiva di Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità - Attribuzione al Ministro della giustizia del potere di scelta del membro nazionale presso l'Eurojust tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura, con almeno venti anni di anzianità di servizio, previa acquisizione delle valutazioni del Consiglio superiore della magistratura in ordine ad una rosa di candidati - Eccezione di inammissibilità della questione per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza - Reiezione.
Norme citate
- legge-Art. 2, comma 1
Parametri costituzionali
Unione europea - Attuazione della decisione istitutiva di Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità - Attribuzione al Ministro della giustizia del potere di scelta del membro nazionale presso l'Eurojust tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura, con almeno venti anni di anzianità di servizio, previa acquisizione delle valutazioni del Consiglio superiore della magistratura in ordine ad una rosa di candidati - Denunciata violazione delle attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura in materia di provvedimenti incidenti sullo status dei magistrati ordinari - Esclusione, attesa la natura non giudiziaria delle funzioni dell'Eurojust e dei membri nazionali - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- legge-Art. 2, comma 1
- legge-Art. 2, comma 2