Pronuncia 183/2011
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Paolo MADDALENA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 62-bis, secondo comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia nel procedimento penale a carico di M.S.R. con ordinanza del 28 aprile 2009, iscritta al n. 174 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 2010. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 20 aprile 2011 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 62-bis, secondo comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui stabilisce che, ai fini dell'applicazione del primo comma dello stesso articolo, non si possa tenere conto della condotta del reo susseguente al reato. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2011. F.to: Paolo MADDALENA, Presidente Giorgio LATTANZI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2011. Il Direttore della Cancelleria F.to: MELATTI
Relatore: Giorgio Lattanzi
Data deposito: Fri Jun 10 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: MADDALENA
Massime
Reati e pene - Circostanze attenuanti generiche - Imputato, recidivo reiterato ex art. 99, quarto comma, cod. pen., chiamato a rispondere di taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a ), cod. proc. pen. per il quale sia prevista una pena non inferiore nel minimo a cinque anni - Impossibilità per il giudice di tenere conto, ai fini del riconoscimento delle suddette attenuanti, della condotta del reo susseguente al reato - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza - Reiezione.
Norme citate
- codice penale-Art. 62 BIS, comma 2
- legge-Art. 1, comma 1
Parametri costituzionali
Reati e pene - Circostanze attenuanti generiche - Imputato, recidivo reiterato ex art. 99, quarto comma, cod. pen., chiamato a rispondere di taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a ), cod. proc. pen. per il quale sia prevista una pena non inferiore nel minimo a cinque anni - Impossibilità per il giudice di tenere conto, ai fini del riconoscimento delle suddette attenuanti, della condotta del reo susseguente al reato - Violazione dei principi di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Norme citate
- codice penale-Art. 62 BIS, comma 2
- legge-Art. 1, comma 1