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Pronuncia 297/2011

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell'ordinanza del Tribunale di Milano, sezione I penale, del 1° marzo 2010 - relativa al procedimento penale n. 11776/06 R.G.T. - con cui è stata respinta la richiesta di rinvio dell'udienza dibattimentale del 1° marzo 2010, formulata dalla difesa del Presidente del Consiglio dei ministri per legittimo impedimento, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, depositato in cancelleria il 22 aprile 2011 ed iscritto al n. 2 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2011, fase di ammissibilità. Udito nella camera di consiglio del 5 ottobre 2011 il Giudice relatore Sabino Cassese.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Tribunale di Milano, con il ricorso in epigrafe; 2) dispone: a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri; b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Tribunale di Milano entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni dall'ultima notificazione, a norma dell'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 2011. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente Sabino CASSESE, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2011. Il Direttore della Cancelleria F.to: MELATTI

Relatore: Sabino Cassese

Data deposito:

Tipologia: O

Presidente: QUARANTA

Massime

Processo penale - Legittimo impedimento - Procedimento a carico del Presidente del Consiglio dei ministri - Rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza dibattimentale - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dal Presidente del Consiglio - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.

E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Tribunale di Milano, sezione I penale, in relazione all'ordinanza con la quale il predetto tribunale ha rigettato - così violando gli artt. 92 e 95 della Costituzione - la richiesta di rinvio dell'udienza dibattimentale del 1° marzo 2010, formulata dalla difesa del Presidente del Consiglio dei ministri per legittimo impedimento di quest'ultimo, in quanto impegnato, nella medesima data, nella presidenza della riunione del Consiglio dei ministri, con il quale si chiede che la Corte costituzionale: dichiari «che non spetta al Tribunale di Milano stabilire che non costituisce impedimento assoluto alla partecipazione alle udienze penali, e perciò causa di giustificazione della sua assenza, il diritto-dovere del Presidente del Consiglio dei ministri a presiedere una riunione del Consiglio dei ministri, anche nell'ipotesi in cui la predetta riunione, già fissata in una precedente data non coincidente con un giorno di udienza dibattimentale, venga differita ad altra data coincidente con un giorno di udienza»; annulli, conseguentemente, l'ordinanza pronunciata in data 1° marzo 2010 nonché l'attività istruttoria compiuta nel corso della udienza predetta. Nei limiti propri della preliminare delibazione in ordine all'ammissibilità del conflitto di attribuzione, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, sussistono infatti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal primo comma del citato art. 37, ai fini della configurabilità di un conflitto tra poteri dello Stato. Sotto il profilo soggettivo, il Presidente del Consiglio dei ministri è legittimato a sollevare il conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, mentre al Tribunale di Milano, sezione I penale, va riconosciuta la legittimazione a resistervi, essendo organo giurisdizionale che, svolgendo le funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, è competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nel procedimento di cui è investito. Sotto il profilo oggettivo, il ricorso è volto a tutelare una sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite, che nella prospettazione del ricorrente sono desumibili dagli artt. 92 e 95 della Costituzione, consistono nel potere di convocare e presiedere il Consiglio dei ministri e sarebbero state lese in ragione del mancato riconoscimento giudiziale del relativo esercizio quale causa di legittimo impedimento a comparire nelle udienze penali. E' onere del ricorrente per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato provvedere: alla notificazione del ricorso e della ordinanza di ammissibilità al resistente entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza medesima al ricorrente da parte della cancelleria della Corte; al successivo deposito, nella cancelleria della Corte, dei citati atti, con la prova dell'avvenuta notifica ed entro il termine di trenta giorni dall'ultima notificazione, a norma dell'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

Norme citate

  • ordinanza tribunale di Milano - I sez. pen.-Art. (PROCED. PEN. N. 11776/06/R.G.T.)

Parametri costituzionali