Pronuncia 127/2012

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 571 del codice di procedura penale promosso dal Tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di Ribaudo Maria Concetta nella qualità di liquidatrice della società Eurozinco di Lucchese Antonino & C. sas, con ordinanza dell'8 agosto 2011, iscritta al n. 264 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno 2011. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2012 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 571 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Palermo con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2012. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente Giorgio LATTANZI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2012. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI

Relatore: Giorgio Lattanzi

Data deposito: Thu May 10 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: QUARANTA

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Massime

Processo penale - Impugnazione dell'imputato - Morte dell'imputato successiva alla sentenza di condanna di primo grado e precedente alla impugnazione - Facoltà degli eredi di proporre impugnazione limitatamente alle statuizioni di contenuto patrimoniale - Mancata previsione - Asserita violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa - Difetto di motivazione in ordine alla applicabilità della norma impugnata nel giudizio a quo - Insufficiente descrizione della fattispecie e mancanza di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'articolo 571 del codice di procedura penale «nella parte in cui non prevede che, limitatamente alle statuizioni di contenuto patrimoniale, gli eredi dell'imputato possano proporre impugnazione nel caso di morte del dante causa intervenuta dopo la sentenza di primo grado e prima della proposizione della impugnazione». In via preliminare deve rilevarsi che l'ordinanza di rimessione non ha indicato l'oggetto del "ricorso" proposto, né, comunque, le ragioni per le quali della relativa cognizione è stato investito il tribunale: e, non essendo il giudice che ha sollevato la questione quello che dovrebbe conoscere di un eventuale appello, la lacuna della motivazione relativa a tali elementi si traduce nell'assoluta mancanza di indicazioni sulle ragioni per le quali il tribunale dovrebbe fare applicazione dell'art. 571 cod. proc. pen., ossia della norma che disciplina l'impugnazione dell'imputato, così dando luogo ad una causa di manifesta inammissibilità della questione. Inoltre, l'ordinanza di rimessione, mentre censura l'art. 571 cod. proc. pen. in relazione alla mancata previsione del potere di impugnazione, limitatamente alle statuizioni patrimoniali, in capo agli eredi dell'imputato, non offre alcuna indicazione sull'esistenza di eredi, sulla loro volontà di proporre appello e sulla loro partecipazione, ed eventualmente in quale veste, al procedimento a quo , limitandosi a riferire che il "ricorso" sul quale il rimettente è chiamato a pronunciarsi è stato proposto dalla liquidatrice della società proprietaria del terreno confiscato, società di cui l'imputato deceduto era stato rappresentante legale: sicché, anche sotto questo profilo, si registra l'insufficiente descrizione della fattispecie e, correlativamente, la mancanza di motivazione sulla rilevanza della questione.