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Pronuncia 218/2012

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell'attività di intercettazione telefonica, svolta nell'ambito di un procedimento penale pendente dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo, effettuata su utenza di altra persona, nell'ambito della quale sono state captate conversazioni del Presidente della Repubblica, promosso dal Presidente della Repubblica con ricorso depositato in cancelleria il 30 luglio 2012 ed iscritto al n. 4 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2012, fase di ammissibilità. Uditi nella camera di consiglio del 19 settembre 2012 i Giudici relatori Gaetano Silvestri e Giuseppe Frigo.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Presidente della Repubblica nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo, con il ricorso indicato in epigrafe; vista l'istanza di sollecita trattazione del ricorso formulata dalla Parte ricorrente; visto il decreto, in data odierna, del Presidente della Corte costituzionale, con il quale sono ridotti i termini del procedimento, dispone: a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Presidente della Repubblica; b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di quindici giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 settembre 2012. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente Gaetano SILVESTRI e Giuseppe FRIGO, Redattori Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 20 settembre 2012. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI

Relatore:

Data deposito:

Tipologia: O

Presidente: QUARANTA

Massime

Immunità del Capo dello Stato - Procedimento penale pendente dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo - Attività di intercettazione telefonica, effettuata su utenza di altra persona, nell'ambito della quale sono state captate conversazioni del Presidente della Repubblica - Asseriti divieto assoluto di intercettazione nei confronti del Presidente in carica e obbligo di immediata distruzione della relativa documentazione - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dal Presidente della Repubblica - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.

È ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente della Repubblica, per violazione degli artt. 90 e 3 Cost. e «delle disposizioni di legge ordinaria che ne costituiscono attuazione», nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo, con il quale è stato richiesto alla Corte costituzionale di dichiarare - in relazione alla attività di intercettazione telefonica, effettuata su utenza di altra persona nell'ambito di un procedimento penale nel corso del quale sono state captate conversazioni del Presidente della Repubblica - che non spetta alla Procura della Repubblica omettere l'immediata distruzione delle intercettazioni telefoniche casuali di conversazioni del Presidente della Repubblica né di valutarne la «(ir)rilevanza» sottoponendole all'udienza prevista dall'art. 268 c.p.p. Sussistono i requisiti soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del ricorso. Sotto il primo profilo, sia il Presidente della Repubblica ricorrente, sia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale sono legittimati al ricorso e ad essere parte del conflitto, in quanto organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano. Quanto al secondo profilo, il ricorso è proposto a salvaguardia di prerogative del Presidente della Repubblica prospettate come insite nella garanzia dell'immunità prevista dall'art. 90 Cost. e nelle disposizioni di legge ordinaria ad esso collegate, fronte di lesioni in assunto realizzate o prefigurate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nello svolgimento dei propri compiti. - Sulla legittimazione del Presidente della Repubblica a sollevare conflitto a difesa delle attribuzioni ad esso costituzionalmente spettanti, v., citate, sentenze n. 200 del 2006 e n. 129 del 1981; ordinanze n. 354 del 2005 e n. 150 del 1980. - Sulla natura di potere dello Stato del Pubblico ministero, v., citate, le sentenze n. 88 e 87 del 2012, ordinanze n. 241 e n. 104 del 2011. - Sulla natura di potere dello Stato da riconoscere al pubblico ministero, v., citate, le sentenze n. 88 e n. 87 del 2012, ordinanze n. 241 e n. 104 del 2011. - Sulla legittimazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ad agire e resistere nei giudizi per conflitto di attribuzione,v., citata ordinanza n. 60 del 1999.

Parametri costituzionali