Pronuncia 45/2012
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 157, quinto comma, del codice penale, come sostituito dall'articolo 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), promossi dal Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Treviglio, con una ordinanza del 5 marzo 2007, due ordinanze del 9 febbraio 2007 ed una ordinanza del 19 marzo 2007, rispettivamente iscritte ai numeri 197, 198, 199 e 200 del registro ordinanze 2011, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 2011. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 2012 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 157, quinto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Treviglio, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2012. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente Gaetano SILVESTRI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 7 marzo 2012. Il Direttore della Cancelleria F.to: MELATTI
Relatore: Gaetano Silvestri
Data deposito: Wed Mar 07 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: O
Presidente: QUARANTA
Massime
Reati e pene - Reati di competenza del giudice di pace - Prescrizione - Termine triennale - Ritenuta applicabilità ai soli reati puniti mediante le cosiddette sanzioni paradetentive e non anche ai reati puniti con la sola pena pecuniaria - Lamentata sostanziale inversione del rapporto tra durata del termine prescrizionale e gravità dei reati - Erroneità del presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza.
Norme citate
- codice penale-Art. 157, comma 5
- legge-Art. 6