Pronuncia 1/2013
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell'attività di intercettazione telefonica svolta nell'ambito di un procedimento penale pendente dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo, effettuata su utenza di altra persona, nel corso della quale sono state captate conversazioni del Presidente della Repubblica, promosso dal Presidente della Repubblica, con ricorso notificato il 24 settembre 2012, depositato in cancelleria il 26 settembre 2012 ed iscritto al n. 4 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2012, fase di merito. Visto l'atto di costituzione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo; uditi nell'udienza pubblica del 4 dicembre 2012 i Giudici relatori Gaetano Silvestri e Giuseppe Frigo; uditi gli avvocati dello Stato Michele Giuseppe Dipace, Gabriella Palmieri e Antonio Palatiello per il Presidente della Repubblica e gli avvocati Giovanni Serges, Mario Serio e Alessandro Pace per il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara che non spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo di valutare la rilevanza delle intercettazioni di conversazioni telefoniche del Presidente della Repubblica, operate nell'ambito del procedimento penale n. 11609/08; dichiara che non spettava alla stessa Procura della Repubblica di omettere di chiedere al giudice l'immediata distruzione della documentazione relativa alle intercettazioni indicate, ai sensi dell'art. 271, comma 3, del codice di procedura penale, senza sottoposizione della stessa al contraddittorio tra le parti e con modalità idonee ad assicurare la segretezza del contenuto delle conversazioni intercettate. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2012. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente Gaetano SILVESTRI e Giuseppe FRIGO, Redattori Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 15 gennaio 2013. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI
Relatore:
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: QUARANTA
Massime
Presidente della Repubblica - Immunità - Procura della Repubblica di Palermo - Attività di intercettazione su utenze telefoniche in uso ad un senatore sottoposto ad indagini - Captazione casuale di conversazioni intrattenute dal Presidente della Repubblica - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri promosso dal Presidente della Repubblica - Eccepita inammissibilità per asserita carenza di una lesione attuale e concreta - Reiezione.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 90
- legge-Art. 7
- codice di procedura penale (nuovo)-Art. 271
Presidente della Repubblica - Immunità - Procura della Repubblica di Palermo - Attività di intercettazione su utenze telefoniche in uso ad un senatore sottoposto ad indagini - Captazione casuale di conversazioni intrattenute dal Presidente della Repubblica - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri promosso dal Presidente della Repubblica - Eccepita inammissibilità di questione che prospetta la censura di un mero errore in procedendo - Reiezione.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 90
- legge-Art. 7
- codice di procedura penale (nuovo)-Art. 271
Presidente della Repubblica - Immunità - Procura della Repubblica di Palermo - Attività di intercettazione su utenze telefoniche in uso ad un senatore sottoposto ad indagini - Captazione casuale di conversazioni intrattenute dal Presidente della Repubblica - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri promosso dal Presidente della Repubblica - Eccepita inammissibilità per la contraddizione tra il petitum e le ragioni addotte in suo sostegno - Reiezione.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 90
- legge-Art. 7
- codice di procedura penale (nuovo)-Art. 271
Presidente della Repubblica - Immunità - Procura della Repubblica di Palermo - Attività di intercettazione su utenze telefoniche in uso ad un senatore sottoposto ad indagini - Captazione casuale di conversazioni intrattenute dal Presidente della Repubblica - Ritenuta applicabilità da parte della Procura della ordinaria procedura camerale per la distruzione delle intercettazioni non rilevanti, prevista dall'art. 268 del codice di procedura penale - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri promosso dal Presidente della Repubblica - Violazione delle prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni - Radicale divieto di intercettare, anche indirettamente o casualmente, conversazioni del Capo dello Stato - Obbligo di immediata distruzione, sotto il controllo del giudice, delle registrazioni eseguite contra legem - Dichiarazione che non spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo di valutare la rilevanza delle intercettazioni di conversazioni telefoniche del presidente della Repubblica, operate nell'ambito del procedimento penale n. 11609/08 - Dichiarazione che non spettava alla stessa Procura della Repubblica di omettere di chiedere al giudice l'immediata distruzione della documentazione relativa alle intercettazioni indicate, ai sensi dell'art. 271, comma 3, del codice di procedura penale, senza sottoposizione della stessa al contraddittorio tra le parti e con modalità idonee ad assicurare la segretezza del contenuto delle conversazioni intercettate.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 90
- legge-Art. 7
- codice di procedura penale (nuovo)-Art. 271