Pronuncia 168/2013
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Franco GALLO; Giudici : Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell'ordinanza del Tribunale ordinario di Milano, sezione I penale, del 1° marzo 2010, relativa al procedimento penale n. 11776/06 R.G.T., con la quale è stata respinta la richiesta di rinvio dell'udienza dibattimentale del 1° marzo 2010 formulata dalla difesa del Presidente del Consiglio dei ministri per legittimo impedimento, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 16 dicembre 2011, depositato in cancelleria il 27 dicembre 2011 ed iscritto al n. 2 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2011, fase di merito. Udito nelle udienze pubbliche del 22 maggio 2012 e del 23 aprile 2013 il Giudice relatore Sabino Cassese; uditi per il Presidente del Consiglio dei ministri l'avvocato dello Stato Michele Dipace, nell'udienza pubblica del 22 maggio 2012, e l'avvocato dello Stato Maurizio Borgo, nell'udienza pubblica del 23 aprile 2013.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara che, in base al principio di leale collaborazione - e fermo restando che il giudice, nel rispetto del principio della separazione dei poteri, non può invadere la sfera di competenza riservata al Governo -, spettava al Tribunale ordinario di Milano, sezione I penale, stabilire che non costituiva impedimento assoluto alla partecipazione all'udienza penale del 1° marzo 2010 l'impegno dell'imputato Presidente del Consiglio dei ministri di presiedere una riunione del Consiglio da lui stesso convocata per tale giorno, giorno che egli aveva in precedenza indicato come utile per la partecipazione all'udienza, senza che l'imputato avesse fornito alcuna "allegazione" circa la necessaria concomitanza e "non rinviabilità" di detto impegno e circa una data alternativa per definire un nuovo calendario. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2013. F.to: Franco GALLO, Presidente Sabino CASSESE, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria l'1 luglio 2013. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI
Relatore: Sabino Cassese
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: GALLO
Massime
Processo penale - Legittimo impedimento - Procedimento a carico del Presidente del Consiglio dei ministri - Richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri di rinvio dell'udienza dibattimentale del 1° marzo 2010, per legittimo impedimento, in quanto impegnato, nella medesima data, nella presidenza della riunione del Consiglio dei ministri - Ordinanza del Tribunale di Milano, Sezione prima penale, di rigetto della richiesta - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri - Asserito «cattivo esercizio» da parte dell'autorità giurisdizionale del potere di valutare in concreto il carattere dell'impedimento, lesivo delle prerogative costituzionali del Presidente del Consiglio dei ministri e del principio di leale collaborazione tra i poteri dello Stato - Insussistenza - Mancata allegazione da parte dell'imputato «della specifica inderogabile necessità della sovrapposizione dei due impegni» - Dichiarazione che, in base al principio di leale collaborazione - e fermo restando che il giudice, nel rispetto del principio della separazione dei poteri, non può invadere la sfera di competenza riservata al Governo -, spettava al Tribunale ordinario di Milano, sezione I penale, stabilire che non costituiva impedimento assoluto alla partecipazione all'udienza penale del 1° marzo 2010 l'impegno dell'imputato Presidente del Consiglio dei ministri di presiedere una riunione del Consiglio da lui stesso convocata per tale giorno, giorno che egli aveva in precedenza indicato come utile per la partecipazione all'udienza, senza che l'imputato avesse fornito alcuna "allegazione" circa la necessaria concomitanza e "non rinviabilità" di detto impegno e circa una data alternativa per definire un nuovo calendario.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 92
- Costituzione-Art. 95
- legge-Art. 5
- decreto del Presidente consiglio ministri-Art. 1
- decreto del Presidente consiglio ministri-Art. 5
- decreto del Presidente consiglio ministri-Art. 6
- decreto del Presidente consiglio ministri-Art. 7