Pronuncia 21/2013

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Franco GALLO; Giudici : Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16 del codice di procedura penale promosso dal Tribunale di Lecce nel procedimento penale a carico di G. V. ed altri, con ordinanza del 3 novembre 2011, iscritta al n. 36 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 2012. Visti gli atti di costituzione di G. V., K. R. e M. F., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 15 gennaio 2013 il Giudice relatore Giuseppe Frigo; uditi gli avvocati Francesco Centonze e Giovanni Briola per G. V., Jacopo Pensa e Paola Boccardi per K. R., Paolo Trombetti per M. F. e l'avvocato dello Stato Ettore Figliolia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della disposizione combinata degli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 25 della Costituzione, dal Tribunale di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2013. F.to: Franco GALLO, Presidente Giuseppe FRIGO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2013. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI

Relatore: Giuseppe Frigo

Data deposito: Thu Feb 14 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: GALLO

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Massime

Processo penale - Connessione di procedimenti - Connessione teleologica - Attribuzione della competenza al giudice del luogo di commissione del reato più grave - Operatività dello spostamento di competenza anche nei confronti di imputati non chiamati a rispondere di tale più grave reato - Asserita violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge - Asserito trattamento ingiustificatamente differenziato rispetto all'ipotesi affine della continuazione - Censura che muove dall'adesione del rimettente all'indirizzo interpretativo minoritario che non richiede l'identità tra l'autore del reato mezzo e l'autore del reato fine - Questione volta ad ottenere dalla Corte un avallo a favore di una scelta interpretativa, laddove l'orientamento giurisprudenziale prevalente fornisce una lettura della norma conforme all'assetto auspicato dal giudice a quo - Uso improprio dell'incidente di costituzionalità - Inammissibilità della questione.

É inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., della disposizione combinata degli artt. 12, comma 1, lettera c ), e 16 del cod. proc. pen., nella parte in cui - alla stregua dell'interpretazione accolta dal giudice remittente - attribuirebbe, nel caso di connessione teleologica, la competenza per tutti i reati connessi e per tutti gli imputati al giudice del luogo di commissione del reato più grave, anche quando di quest'ultimo non siano chiamati a rispondere tutti gli imputati del reato meno grave. Invero il rimettente, nel prospettare la violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e del principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.), muove dalla mancata adesione all'indirizzo interpretativo prevalente che, viceversa, richiede l'identità tra l'autore del reato mezzo e l'autore del reato fine per la configurabilità della connessione teleologica e del conseguente spostamento di competenza; e ciò, sebbene tale soluzione ermeneutica offra una lettura delle norme conforme all'assetto auspicato dallo stesso remittente. In tal modo, tuttavia, si fa un uso improprio dell'incidente di costituzionalità, atteso che le «in linea di principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali». - Per il principio secondo cui le leggi si dichiarano costituzionalmente illegittime laddove sia impossibile darne interpretazioni costituzionali, e non laddove sia possibile darne interpretazioni incostituzionali v., ex plurimis , sentt. n. 301 del 2003 e n. 356 del 1996; ordd. n. 98 del 2010 e 85 del 2007. - Sull'inammissibilità di questioni formulate in relazione a norme di legge assunte nel significato ad esse attribuito da un indirizzo interpretativo minoritario, in presenza di un orientamento giurisprudenziale prevalente che ne abbracci un'interpretazione costituzionalmente orientata v., tra le altre, le menzionate sent. n. 356 del 1996 ed ord. n. 85 del 2007.