Pronuncia 215/2013
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Franco GALLO; Giudici : Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, promosso dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con ricorso notificato il 15 ottobre 2012, depositato in cancelleria il 19 ottobre 2012 ed iscritto al n. 159 del registro ricorsi 2012. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 18 giugno 2013 il Giudice relatore Paolo Grossi; uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e l'avvocato dello Stato Gabriella D'Avanzo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 16, del medesimo decreto-legge n. 95 del 2012, promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il menzionato ricorso. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013. F.to: Franco GALLO, Presidente Paolo GROSSI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2013. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI
Relatore: Paolo Grossi
Data deposito: Thu Jul 18 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: GALLO
Massime
Istruzione - Minoranze linguistiche - Dimensionamento della rete scolastica - Assegnazione del dirigente scolastico titolare e del direttore dei servizi amministrativi titolare alle autonomie scolastiche costituite da almeno 600 alunni - Riduzione del parametro a 400 alunni in presenza di "aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche" - Disposizione che attribuisce alla predetta locuzione il significato di aree "nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera" - Impossibilità di ricorrere a tale criterio rispetto ad aree nelle quali la specificità linguistica non è straniera - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita ingiustificata discriminazione della lingua e della comunità friulana - Insussistenza - Applicabilità della clausola di salvaguardia di cui all'art 24- bis dello stesso decreto-legge censurato - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 14, comma 16
- legge-Art.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 6
- statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art. 3