Pronuncia 143/2014

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 157, sesto comma, del codice penale, promosso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di C.D. ed altri con ordinanza del 25 febbraio 2013, iscritta al n. 143 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 2013. Visti l'atto di costituzione di C.D., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 2014 il Giudice relatore Giuseppe Frigo; uditi l'avvocato Giacomo Francini per C.D. e l'avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 157, sesto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che i termini di cui ai precedenti commi del medesimo articolo sono raddoppiati per il reato di incendio colposo (art. 449, in riferimento all'art. 423 del codice penale). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2014. F.to: Gaetano SILVESTRI, Presidente Giuseppe FRIGO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2014. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI

Relatore: Giuseppe Frigo

Data deposito: Wed May 28 2014 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SILVESTRI

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Massime

Reati e pene - Reato di incendio colposo - Raddoppio del termine di prescrizione - Termine di dodici anni superiore a quello del reato di incendio doloso pari a sette anni - Disciplina irragionevole e contrastante con il principio di eguaglianza - Illegittimità costituzionale in parte qua .

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 157, sesto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede che i termini di cui ai precedenti commi del medesimo articolo sono raddoppiati per il reato di incendio colposo (art. 449 cod. pen.). La normativa censurata - per effetto della quale il reato di incendio colposo si prescrive nel termine di dodici anni, largamente superiore ai sette anni previsti dalla disciplina generale per la fattispecie di incendio doloso (art. 423 cod. pen.) - viola i principi di eguaglianza e di ragionevolezza in quanto, ribaltando la scala di gravità delle due figure criminose, assoggetta l'ipotesi meno grave - secondo la valutazione legislativa espressa nelle comminatorie di pena, in coerenza con il rapporto sistematico che intercorre tra il dolo e la colpa - ad un trattamento assai più rigoroso, sotto il profilo considerato, rispetto alla corrispondente ipotesi più grave. La deroga alla regola generale di computo dei termini di prescrizione correlata alla gravità del reato - introdotta dalla norma censurata in relazione al reato di incendio colposo - non può infatti essere giustificata, nel raffronto con il trattamento riservato all'omologa figura dolosa, né sulla base di considerazioni legate al grado di allarme sociale (trattandosi di fattispecie identiche sul piano oggettivo che si differenziano tra loro unicamente per la componente psicologica), né sulla base di ragioni di ordine probatorio (non potendo il tasso di complessità delle indagini per l'ipotesi colposa essere tale da giustificare un termine di prescrizione quasi doppio rispetto a quello dell'omologo illecito commesso intenzionalmente). - Sulla prescrizione quale istituto di natura sostanziale, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 324/2008 e 393/2006. - Sulla ratio della prescrizione, nel senso che essa si collega, da un lato, all'interesse generale a non perseguire più i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato, l'allarme della coscienza comune e, dall'altro, al "diritto all'oblio" dei cittadini, v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 23/2013, 393/2006 e 202/1971 e ordinanza n. 337/1999. - Nel senso che la regola generale di computo della prescrizione posta dal legislatore non costituisce un «momento necessario di attuazione - o di salvaguardia - dei principi costituzionali», v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 455/1998 e ordinanza n. 288/1999.

Parametri costituzionali