About

Pronuncia 218/2014

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Sabino CASSESE; Giudici : Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale e del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), promosso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Firenze nel procedimento penale a carico di G.M. ed altri, con ordinanza del 17 dicembre 2012, iscritta al n. 61 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 2013. Visti gli atti di costituzione di G.F. e della Rete Ferroviaria Italiana spa, nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica dell'8 luglio 2014 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi; uditi l'avvocato Bruno Assumma per la Rete Ferroviaria Italiana spa e l'avvocato dello Stato Maurizio Greco per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale e del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Firenze, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2014. F.to: Sabino CASSESE, Presidente Giorgio LATTANZI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2014. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI

Relatore: Giorgio Lattanzi

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CASSESE

Massime

Processo penale - Responsabilità civile - Citazione delle persone giuridiche e degli enti chiamati a rispondere per il comportamento dei loro dipendenti - Preclusione - Asserita disparità di trattamento tra persone offese nel processo penale - Censura dell'intero testo normativo recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, senza individuazione della disposizione ritenuta lesiva - Petitum generico che non chiarisce l'intervento additivo richiesto - Questione che muove da un erroneo presupposto interpretativo - Inammissibilità.

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 cod. proc. pen. e del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, impugnati, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevedono che nel processo penale le persone offese possono chiedere agli enti il risarcimento dei danni subiti per il comportamento dei loro dipendenti. L'ordinanza di rimessione censura l'intero testo normativo recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, senza individuare la disposizione asseritamente lesiva del principio di uguaglianza e non indica l'intervento additivo da adottare per eliminare la denunciata illegittimità costituzionale. La questione muove, infine, dall'erroneo presupposto interpretativo secondo cui l'art. 83, comma 1, cod. proc. pen. non consentirebbe la citazione dell'ente come responsabile civile. Contrariamente a quanto ritiene il rimettente, infatti, l'illecito di cui l'ente è chiamato a rispondere ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 non coincide con il reato commesso dalla persona fisica, sicché quest'ultima e l'ente non possono qualificarsi come coimputati nel medesimo reato; in base alla disposizione indicata, inoltre, intesa nel suo corretto significato, la citazione dell'imputato come responsabile civile per il fatto dei coimputati non è esclusa prima del suo proscioglimento, ma è ammessa sotto condizione, nel senso che produce effetto solo nel caso in cui l'imputato venga prosciolto od ottenga una sentenza di non luogo a procedere. Sotto entrambi i profili indicati, pertanto, l'art. 83, comma 1, cod. proc. pen. non costituisce un impedimento alla citazione dell'ente come responsabile civile. - Con riferimento all'onere gravante sul rimettente di individuare, all'interno di un determinato corpo normativo, la norma o la parte di essa che determinerebbe la lamentata lesione dei parametri costituzionali evocati, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 21/2003, 337/2002 e 97/2000. - Sulla inammissibilità delle questioni per generica e incerta formulazione del petitum , v., ex plurimis , le seguenti citate pronunce: sentenze nn. 60/2014 e 16/2011; ordinanze nn. 318/2013 e 113/2012. - Sulla erroneità del presupposto interpretativo quale causa di inammissibilità della questione, v. le citate sentenze nn. 249/2011 e 125/2009.

Norme citate

Parametri costituzionali