Pronuncia 82/2014

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, lettera b), della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), promosso dal Tribunale ordinario di Melfi nel giudizio civile tra la FIOM - Federazione impiegati operai metalmeccanici - Federazione Provinciale di Potenza e la SATA - Società autoveicoli tecnologie avanzate s.p.a. ed altre, con ordinanza del 28 novembre 2012, iscritta al n. 173 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 2013. Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 2014 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli. Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile promosso ex art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), l'adito Tribunale ordinario di Melfi, premessane la rilevanza, ha sollevato, con l'ordinanza in epigrafe, questione, di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, lettera b), della legge n. 300 del 1970, denunciandone il contrasto con gli artt. 3 e 39 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda; che, nel presente giudizio, non vi è stata costituzione di parti, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, della medesima norma da questa denunciata, è stata, in parte qua, dichiarata l'illegittimità costituzionale con la sentenza di questa Corte n. 231 del 2013; che la questione in esame, per sopravvenuta carenza di oggetto, è, quindi, manifestamente inammissibile. Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Melfi, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2014. F.to: Gaetano SILVESTRI, Presidente Mario Rosario MORELLI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria l'8 aprile 2014. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI

Relatore: Mario Rosario Morelli

Data deposito:

Tipologia: O

Presidente: SILVESTRI

Caricamento annuncio...

Massime

Lavoro - Libertà sindacale e attività sindacale - Costituzione delle rappresentanze aziendali - Previsione che possano farne parte le sole "associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva" e non anche quelle che abbiano comunque partecipato alla relativa negoziazione, pur non avendoli poi, per propria scelta, sottoscritti - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità della questione.

E' manifestamente inammissibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, lett. b ), della legge 20 maggio 1970, n. 300, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 39 Cost., nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 231 del 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in parte qua della norma censurata. - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua del censurato art. 19, primo comma, lett. b ), della legge n. 300 del 1970, v. la citata sentenza n. 231/2013.

Norme citate

  • legge-Art. 19, comma 1