Pronuncia 223/2015

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 649, primo comma, del codice penale, promosso dal Tribunale ordinario di Parma nel procedimento penale a carico di R.D. con ordinanza del 22 settembre 2014, iscritta al n. 229 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 2015 il Giudice relatore Nicolò Zanon.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 649, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Parma, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2015. F.to: Alessandro CRISCUOLO, Presidente Nicolò ZANON, Redattore Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2015. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella Paola MELATTI

Relatore: Nicolò Zanon

Data deposito: Thu Nov 05 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CRISCUOLO

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Massime

Reati e pene - Reati contro il patrimonio - Previsione della non punibilità per fatti commessi a danno di congiunti - Asserita disparità di trattamento rispetto a soggetti che pongano in essere l'identica condotta ma siano privi di analoga relazione familiare con la vittima - Asserita compressione del diritto della persona offesa di agire in giudizio - Asserita irragionevolezza - Mancanza di un unico rimedio costituzionalmente obbligato - Questione che involge scelte di politica criminale rimesse alla discrezionalità del legislatore - Inammissibilità - Monito al legislatore.

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 649, co. 1 c.p., sollevata in riferimento agli artt. 3, commi 1 e 2, e 24, comma 1 Cost., laddove esclude la punibilità dei congiunti della persona offesa in taluni reati contro il patrimonio. Le censure proposte risultano generiche ed apodittiche, in quanto non consentono di comprendere come i familiari vittime del reato siano da considerare soggetti deboli ai fini della tutela giudiziale nei confronti dei congiunti. Il giudice rimettente non indica, altresì, se il diritto della persona offesa ad agire in giudizio debba essere sempre garantito in sede penale o se risulti precluso, per la medesima persona, finanche la tutela civile del diritto patrimoniale violato dal comportamento del congiunto. Sono prospettabili inoltre, non essendovi un unico rimedio costituzionalmente obbligato al vizio rilevato, molteplici alternative idonee ad evitare che prevalga sempre e comunque, per determinate figure parentali, la soluzione dell'impunità. Spetta al ponderato intervento del legislatore, infine, l'aggiornamento della disciplina dei reati contro il patrimonio commessi in ambito familiare, trattandosi di scelte di politica criminale. Sulla comunanza di interessi nei rapporti patrimoniali interni alla famiglia, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 423/1988. Sulle finalità di protezione dell'istituzione familiare all'interno delle norme incriminatrici poste a presidio del patrimonio, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 352/2000 e 126/1968. Sulle carenze delle ordinanze di rimessione e conseguente inammissibilità delle questioni, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 178/2015, 126/2015, 120/2015, 113/2015, 100/2015, 70/2015, 52/2015 e 326/2008. Sul sindacato di legittimità costituzionale delle norme di favore, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 46/2014, 5/2014, 273/2010, 28/2010, 57/2009, 325/2008 e 394/2006. Sul concetto di famiglia, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 494/2002. Sulle deroghe al principio dell'uguaglianza tra i cittadini innanzi alla legge, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 231/2013, 354/2002, 508/2000 e 41/1999. Sulla discrezionalità del legislatore in tema di bilanciamento di diversi interessi contrapposti, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 214/2014, 279/2013, 134/2012 e 36/2012. Sull'osservanza dei limiti dei poteri del giudice costituzionale, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 22/2007.