Pronuncia 215/2017
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 226 del codice penale militare di pace, promossi dalla Corte militare d'appello di Roma con ordinanze del 18 febbraio, dell'11 e del 26 aprile 2016, iscritte ai nn. 91, 102 e 117 del registro ordinanze 2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 19, 21 e 24, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visti l'atto di costituzione di F. P., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella udienza pubblica del 26 settembre e nella camera di consiglio del 27 settembre 2017 il Giudice relatore Nicolò Zanon; uditi l'avvocato Valeria Bonfiglio per F. P. e l'avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 226 del codice penale militare di pace, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 52 della Costituzione, dalla Corte militare d'appello di Roma, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 settembre 2017. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Nicolò ZANON, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Nicolò Zanon
Data deposito: Thu Oct 12 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: GROSSI
Massime
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sulla rilevanza - Descrizione delle fattispecie di causa in termini sufficienti a dimostrare l'applicabilità della norma censurata - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- codice penale militare di pace-Art. 226
Reati militari - Ingiuria tra militari - Sottoposizione a sanzione penale pur se commessa per cause estranee al servizio e alla disciplina militare o, comunque, non afferenti a interessi delle Forze armate dello Stato - Denunciata irragionevolezza a seguito dell'avvenuta trasformazione dell'ingiuria "comune" da illecito penale a illecito civile nonché asserito contrasto con lo spirito democratico cui va uniformato l'ordinamento delle forze armate - Insussistenza dei vizi ipotizzati - Non fondatezza delle questioni.
Norme citate
- codice penale militare di pace-Art. 226