Pronuncia 265/2017
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 157, sesto comma, del codice penale, promossi dalla Corte di cassazione con ordinanza del 29 aprile 2015, dal Tribunale ordinario di Velletri con ordinanza del 19 novembre 2015, dal Tribunale ordinario di Torino con ordinanza del 22 giugno 2015, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Larino con ordinanza del 21 luglio 2016 e dal Tribunale ordinario di Torino con ordinanza del 7 novembre 2016, iscritte rispettivamente al n. 237 del registro ordinanze 2015, ai nn. 32, 53 e 241 del registro ordinanze 2016 e al n. 103 del registro ordinanze 2017 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 2015, nn. 9, 12 e 48, prima serie speciale, dell'anno 2016 e n. 34, prima serie speciale, dell'anno 2017. Visti gli atti di costituzione di G. R. e di G. Z., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 21 novembre 2017 e nella camera di consiglio del 22 novembre 2017 il Giudice relatore Franco Modugno; uditi gli avvocati Fulvio Simoni per G. R., Tullio Padovani per G. Z. e l'avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 157, sesto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, dal Tribunale ordinario di Velletri, dal Tribunale ordinario di Torino e dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Larino con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2017. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Franco MODUGNO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 13 dicembre 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Franco Modugno
Data deposito: Wed Dec 13 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: GROSSI
Massime
Rilevanza della questione incidentale - Incidenza attuale dell'accoglimento della questione sulla posizione di uno degli imputati nel giudizio a quo - Sufficienza - Ammissibilità della questione.
Reati e pene - Prescrizione - Ratio dell'istituto - Natura sostanziale - Eterogeneità di funzione rispetto alla pena - Correlazione dei termini prescrizionali alla misura della pena edittale - Derogabilità.
Reati e pene - Prescrizione - Termine di prescrizione del delitto colposo di crollo di costruzioni o altro disastro (c.d. disastro innominato) - Raddoppio e conseguente equiparazione al termine di prescrizione previsto per l'omologa fattispecie dolosa - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza - Insussistenza - Possibilità che il legislatore, nel ragionevole esercizio della sua discrezionalità, preveda termini prescrizionali identici per l'ipotesi dolosa e per quella colposa dello stesso reato - Non fondatezza delle questioni.
Norme citate
- codice penale-Art. 157, comma 6
- legge-Art. 6