Pronuncia 28/2017

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale), della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 48, 49 (come modificato, al comma 3, dal d.lgs. n. 185/2016) e 50, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (voucher)», giudizio iscritto al n. 171 del registro referendum. Vista l'ordinanza del 9 dicembre 2016 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta e la successiva ordinanza del 14 dicembre 2016, di correzione di alcuni errori materiali; udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2017 il Giudice relatore Giulio Prosperetti; uditi gli avvocati Amos Andreoni e Vittorio Angiolini per Camusso Susanna Lina Giulia e Baseotto Giovanni Marco Mauro nella qualità di componenti del Comitato promotore del referendum e l'avvocato dello Stato Vincenzo Nunziata per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 48, 49 (come modificato, al comma 3, dal d.lgs. n. 185/2016) e 50, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (voucher)»; richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 6-9 dicembre 2016 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2017. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Giulio PROSPERETTI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Giulio Prosperetti

Data deposito: Fri Jan 27 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: GROSSI

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Massime

Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento dell'Avvocatura dello Stato nel giudizio sull'ammissibilità di referendum abrogativo - Deliberazione della relativa richiesta da parte del Consiglio dei ministri e comunicazione all'Avvocatura del suo contenuto da parte del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio - Ritualità dell'intervento.

Nel giudizio di ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo denominata "abrogazione disposizioni sul lavoro accessorio (voucher)" deve escludersi l'irritualità dell'intervento dell'Avvocatura generale dello Stato, prospettata dai promotori a causa della provenienza della correlativa richiesta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, anziché dal Presidente del medesimo Consiglio. La previsione dell'art. 5, comma 1, lett. f), della legge n. 400 del 1988 - a norma del quale "le attribuzioni di cui alla legge 11 marzo 1953, n. 87", relative all'intervento o alla costituzione nei giudizi di legittimità costituzionale, sono direttamente assegnate al Presidente del Consiglio dei ministri, che le esercita a nome del Governo - non rileva nel suddetto giudizio referendario, sia in quanto l'intervento dell'Avvocatura dello Stato è in esso richiesto con delibera del Consiglio dei ministri adottata (non già ai sensi del citato art. 5, comma 1, della legge n. 400, ma) ai sensi dell'art. 33 della legge n. 352 del 1970, e, quindi, in materia ricompresa nella delega generale di firma al Sottosegretario (perché non rientrante nelle ipotesi di correlativa esclusione); sia in quanto l'atto sottoscritto dal Sottosegretario, di cui si discute, non è altro che la mera comunicazione all'Avvocatura (che al Sottosegretario comunque compete) del contenuto della delibera del Consiglio dei ministri "favorevole alla presentazione di memoria in merito alla inammissibilità del referendum abrogativo" di cui trattasi.

Parametri costituzionali

  • legge-Art. 33
  • legge-Art. 5

Referendum - Richieste di referendum abrogativo - Cause di inammissibilità individuate dalla giurisprudenza costituzionale - Non inclusione tra esse del carattere "costituzionalmente rilevante" della disciplina oggetto del quesito.

A partire dalla sentenza n. 16 del 1978, la giurisprudenza costituzionale ha individuato quattro distinti complessi di ragioni di inammissibilità del referendum abrogativo, ritenendo inammissibili: 1) le richieste che incorrono in una delle cause di inammissibilità testualmente indicate dal secondo comma dell'art. 75 Cost. (leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali), la cui interpretazione non deve limitarsi a quella letterale ma deve, invece, essere integrata con quella logico-sistematica, affinché siano sottratte al referendum anche le disposizioni produttive di effetti collegati in modo così stretto all'ambito di operatività delle leggi espressamente indicate dall'art. 75, che la preclusione debba ritenersi sottintesa; 2) quelle aventi ad oggetto una pluralità di domande eterogenee e carenti di una matrice razionalmente unitaria; 3) quelle aventi ad oggetto non un atto avente forza di legge ordinaria, ma la Costituzione, le leggi di revisione costituzionale, le altre leggi costituzionali di cui all'art. 138 Cost.; 4) quelle aventi ad oggetto le disposizioni legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente obbligato. ( Precedente citato: sentenza n. 16 del 1978 ). Il carattere "costituzionalmente rilevante" della disciplina oggetto di richiesta abrogativa non assurge a valore discriminante in sede di vaglio di ammissibilità di un quesito referendario.

Referendum - Richieste di referendum abrogativo - Controllo sull'ammissibilità - Verifica della chiarezza, omogeneità e univocità del quesito - Criteri.

Nel verificare il rispetto delle indicazioni della giurisprudenza costituzionale relative alla chiarezza, omogeneità e univocità del quesito referendario, l'obiettivo dei sottoscrittori va desunto esclusivamente dalla finalità "incorporata nel quesito", cioè dalla finalità obiettivamente ricavabile in base alla sua formulazione ed all'incidenza del referendum sul quadro normativo di riferimento. ( Precedente citato: sentenza n. 24 del 2011 ).

Referendum - Richiesta di referendum abrogativo denominata "abrogazione disposizioni sul lavoro accessorio (voucher)" - Assenza di preclusioni derivanti dai limiti al referendum - Matrice razionalmente unitaria del quesito e sua rispondenza ai necessari requisiti di chiarezza, univocità e omogeneità - Ammissibilità della richiesta.

È dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 48, 49 (come modificato, al comma 3, dal d.lgs. n. 185 del 2016) e 50 del d.lgs. n. 81 del 2015, disciplinanti l'istituto del "lavoro accessorio". Il quesito non è direttamente o indirettamente riconducibile a materie sottratte dall'art. 75 Cost. al vaglio referendario, e neppure inerisce a disposizioni cui possa essere attribuito il carattere di norma costituzionalmente necessaria (in quanto relativa alla materia del lavoro occasionale, che deve trovare obbligatoriamente una disciplina normativa), dal momento che l'evoluzione dell'istituto - nel superare (con l'integrale sostituzione degli artt. da 70 a 73 del d.lgs. n. 276 del 2003, ad opera del citato d.lgs. n. 81 del 2015) l'originaria disciplina del lavoro accessorio quale attività lavorativa meramente occasionale, limitata a particolari categorie di prestatori e a specifiche attività - lo ha reso alternativo a tipologie regolate da altri istituti giuslavoristici e quindi non necessario; né ci si può rifare a un diverso carattere "costituzionalmente rilevante" [dell'istituto oggetto di richiesta abrogativa], non assurgendo tale criterio a valore discriminante in sede di vaglio di ammissibilità di un quesito referendario. Sono altresì rispettate le indicazioni della giurisprudenza costituzionale relative alla chiarezza, omogeneità e univocità del quesito, che è espressione di una matrice razionalmente unitaria, essendo l'intento referendario quello di abrogare nella sua interezza l'attuale disciplina del "lavoro accessorio".

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 48
  • decreto legislativo-Art. 49
  • decreto legislativo-Art.
  • decreto legislativo-Art. 50

Parametri costituzionali