Pronuncia 28/2017
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale), della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 48, 49 (come modificato, al comma 3, dal d.lgs. n. 185/2016) e 50, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (voucher)», giudizio iscritto al n. 171 del registro referendum. Vista l'ordinanza del 9 dicembre 2016 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta e la successiva ordinanza del 14 dicembre 2016, di correzione di alcuni errori materiali; udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2017 il Giudice relatore Giulio Prosperetti; uditi gli avvocati Amos Andreoni e Vittorio Angiolini per Camusso Susanna Lina Giulia e Baseotto Giovanni Marco Mauro nella qualità di componenti del Comitato promotore del referendum e l'avvocato dello Stato Vincenzo Nunziata per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 48, 49 (come modificato, al comma 3, dal d.lgs. n. 185/2016) e 50, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (voucher)»; richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 6-9 dicembre 2016 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2017. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Giulio PROSPERETTI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Giulio Prosperetti
Data deposito: Fri Jan 27 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: GROSSI
Massime
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento dell'Avvocatura dello Stato nel giudizio sull'ammissibilità di referendum abrogativo - Deliberazione della relativa richiesta da parte del Consiglio dei ministri e comunicazione all'Avvocatura del suo contenuto da parte del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio - Ritualità dell'intervento.
Parametri costituzionali
- legge-Art. 33
- legge-Art. 5
Referendum - Richieste di referendum abrogativo - Cause di inammissibilità individuate dalla giurisprudenza costituzionale - Non inclusione tra esse del carattere "costituzionalmente rilevante" della disciplina oggetto del quesito.
Parametri costituzionali
Referendum - Richieste di referendum abrogativo - Controllo sull'ammissibilità - Verifica della chiarezza, omogeneità e univocità del quesito - Criteri.
Referendum - Richiesta di referendum abrogativo denominata "abrogazione disposizioni sul lavoro accessorio (voucher)" - Assenza di preclusioni derivanti dai limiti al referendum - Matrice razionalmente unitaria del quesito e sua rispondenza ai necessari requisiti di chiarezza, univocità e omogeneità - Ammissibilità della richiesta.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 48
- decreto legislativo-Art. 49
- decreto legislativo-Art.
- decreto legislativo-Art. 50