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Pronuncia 92/2017

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 21, 72 e 91 della delibera legislativa statutaria della Regione Basilicata 22 febbraio 2016, n. 422, recante «Legge statutaria: "Statuto della Regione Basilicata" - Approvazione in seconda lettura», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato in data 11-14 aprile 2016, depositato in cancelleria il 14 aprile 2016 e iscritto al n. 24 del registro ricorsi 2016. Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 2017 il Giudice relatore Giuliano Amato. Ritenuto che con ricorso spedito per la notificazione l'11 aprile 2016, pervenuto in data 14 aprile 2016 e depositato nello stesso giorno, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 21, 72 e 91 della delibera legislativa statutaria della Regione Basilicata 22 febbraio 2016, n. 422, recante «Legge statutaria: "Statuto della Regione Basilicata" - Approvazione in seconda lettura» (d'ora in poi: statuto) in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), 117, terzo comma, e 126 della Costituzione; che, in particolare, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, l'art. 21, il quale prevede che fra i membri della Consulta di garanzia statutaria sia compreso personale già collocato in quiescenza e consente, quindi, la previsione di un adeguato compenso, violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica posti dall'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), che fa divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza; che, d'altra parte, l'art. 72, commi 1 e 2, dello statuto, nel prevedere due distinti bilanci, uno annuale e uno pluriennale, si porrebbe in contrasto con la competenza esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e con i principi stabiliti dall'art. 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che prevede un unico bilancio, almeno triennale, avente natura autorizzatoria; che, parimenti, le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo art. 72, nel devolvere alla legge regionale la determinazione di contenuti, termini e modalità di approvazione dei bilanci, violerebbero la competenza esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, ponendosi in contrasto con l'art. 39 del d.lgs. n. 118 del 2011, il quale detta una minuziosa disciplina del sistema di bilancio delle Regioni, con riferimento al suo contenuto ed alle modalità di approvazione, sistema dal quale la Regione non potrebbe discostarsi; che, sotto un diverso profilo, anche il comma 1 dello stesso art. 72, laddove prevede l'articolazione dei bilanci regionali in «programmi, progetti e azioni», determinerebbe la violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, ponendosi in contrasto con l'art. 14 del d.lgs. n. 118 del 2011, che classifica le previsioni di spesa in missioni e programmi; che d'altra parte, anche le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo art. 72, nella parte in cui rimettono alla legge regionale la determinazione di contenuti, modalità e termini di approvazione dell'assestamento, del rendiconto e degli altri documenti contabili, violerebbero l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., ponendosi in contrasto con gli artt. 50 e 63 del d.lgs. n. 118 del 2011, i quali disciplinano puntualmente tali atti; che, infine, l'art. 91 dello statuto, nel disciplinare la proroga degli organi regionali nelle ipotesi di scioglimento "sanzionatorio" del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 126, primo comma, Cost., attribuisce alla Consulta di garanzia statutaria il potere di amministrare temporaneamente la Regione, limitatamente all'indizione delle elezioni, e di compiere gli atti indifferibili e urgenti; ciò violerebbe l'art. 126 Cost., poiché - configurando la Consulta di garanzia statutaria quale organo munito di poteri non meramente consultivi - determinerebbe l'invasione della competenza statale a disciplinare le conseguenze dello scioglimento "sanzionatorio"; che, peraltro, successivamente alla proposizione del ricorso, le disposizioni impugnate sono state tutte sostituite dalla legge statutaria della Regione Basilicata 17 novembre 2016, n. 1 (Statuto della Regione Basilicata); che il 22 marzo 2017 il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato la rinuncia al ricorso, approvata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 3 marzo 2017. Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 21, 72 e 91 della delibera legislativa statutaria della Regione Basilicata 22 febbraio 2016, n. 422, recante «Legge statutaria: "Statuto della Regione Basilicata" - Approvazione in seconda lettura», in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), 117, terzo comma, e 126 della Costituzione; che la Regione Basilicata non si è costituita nel presente giudizio; che il 22 marzo 2017 l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato atto di rinuncia al ricorso, evidenziando che, nelle more del giudizio, la legge statutaria della Regione Basilicata 17 novembre 2016, n. 1 (Statuto della Regione Basilicata), ha sostituito le disposizioni oggetto di censura e sono, pertanto, venute meno le ragioni per proseguire il giudizio di costituzionalità; che, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l'intervenuta rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (tra le più recenti, ordinanze n. 235, n. 137 e n. 27 del 2016).

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 2017. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Giuliano AMATO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 28 aprile 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Giuliano Amato

Data deposito:

Tipologia: O

Presidente: GROSSI

Massime

Statuto regionale - Delibera legislativa statutaria della Regione Basilicata - Disposizioni relative ai compensi dei membri della Consulta di garanzia statutaria, alla redazione dei bilanci e altri documenti contabili, e alla proroga degli organi regionali in caso di scioglimento "sanzionatorio" - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia in mancanza di costituzione in giudizio della controparte - Estinzione del processo.

È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 21, 72 e 91 della delibera legislativa statutaria della Regione Basilicata n. 422 del 2016, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. e ), in relazione all'art. 5, comma 9, del d.l. n. 95 del 2012 ed agli artt. 10, 14, 39, 50 e 63 del d.lgs. n. 118 del 2001, 117, terzo comma, e 126 Cost. (Nella specie, la rinuncia è motivata da modifica delle norme oggetto di censura, con conseguente venir meno delle ragioni per proseguire il giudizio di costituzionalità). In mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l'intervenuta rinuncia al ricorso in via principale determina l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. ( Precedenti citati: ordinanze n. 235 del 2016, n. 137 del 2016 e n. 27 del 2016 ).

Norme citate

  • delibera legislativa statutaria Regione Basilicata-Art. 21
  • delibera legislativa statutaria Regione Basilicata-Art. 72
  • delibera legislativa statutaria Regione Basilicata-Art. 91

Parametri costituzionali